L.R. Valle d'Aosta 1/2006
Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta disciplina l’apertura, il trasferimento, l’esercizio e i controlli delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con SCIA o autorizzazione nelle zone tutelate, requisiti morali/professionali, orari liberi con possibili limiti comunali e sanzioni. Abroga la l.r. 13/1996; molte norme transitorie hanno esaurito i loro effetti.
Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande
Disciplina regionale della somministrazione di alimenti e bevande
La legge regionale della Valle d’Aosta regola l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa statale e comunitaria. Mira a modernizzare il settore, tutelare i pubblici esercizi in aree montane e nei centri storici, favorire turismo, concorrenza, trasparenza e semplificazione amministrativa.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica alla somministrazione al pubblico e anche a quella svolta:
- presso il domicilio del consumatore;
- in locali non aperti al pubblico;
- su area pubblica o privata, in forma temporanea.
Restano soggette a norme speciali le attività svolte in ambito agrituristico, nei complessi ricettivi per gli alloggiati e ospiti, e presso circoli privati.
La legge definisce tra l’altro:
- la somministrazione al pubblico come vendita per il consumo sul posto;
- la superficie aperta al pubblico come area pertinente al locale, pubblica o privata, disponibile all’operatore;
- la somministrazione in locali non aperti al pubblico, con riferimento a mense e spacci aziendali o scolastici;
- la somministrazione al domicilio del consumatore;
- la somministrazione su area pubblica da parte di titolari anche dell’attività di vendita al dettaglio su area pubblica.
Tipologia dell’attività e facoltà accessorie
Gli esercizi di somministrazione rientrano in un’unica tipologia. Possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e prodotti come latte, dolciumi, pasticceria, gelateria e generi similari.
Gli esercizi possono inoltre vendere per asporto i prodotti oggetto di somministrazione esposti all’interno del locale.
Requisiti morali e professionali
Per esercitare l’attività occorre il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa statale. Il divieto di esercizio permane per cinque anni dal compimento della pena o dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione; non opera in caso di sospensione condizionale della pena, salvo successiva revoca.
Per società, associazioni e organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalle persone preposte all’attività e dagli ulteriori soggetti rilevanti ai fini antimafia; per l’impresa individuale dal titolare ed eventuale preposto.
Sul piano professionale, l’attività è subordinata al possesso, in capo al titolare o al legale rappresentante, oppure al preposto, di uno dei requisiti previsti dal d.lgs. 59/2010. La Giunta regionale disciplina il corso professionale, la durata, le materie e le prove finali, anche tramite soggetti accreditati.
L’accertamento dei requisiti è svolto dallo sportello unico competente per territorio.
Regole per cittadini UE e cittadini extra UE
Lo sportello unico verifica il possesso dei requisiti anche per:
- cittadini di Stati membri dell’Unione europea e società aventi sede, amministrazione o centro dell’attività principale nell’Unione;
- cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, nei limiti delle norme internazionali vigenti.
Programmazione e criteri comunali
Per finalità di ordine pubblico, sicurezza, tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico-culturale e dell’ambiente, la Giunta regionale individua con deliberazione:
- direttive generali per la programmazione delle aperture degli esercizi nelle zone da tutelare;
- direttive per la prevenzione dell’abuso di alcol;
- disposizioni applicative per le attività temporanee.
I Comuni devono poi determinare i propri criteri entro sei mesi dalla deliberazione regionale.
Le restrizioni programmatiche non si applicano a diverse attività, tra cui somministrazione al domicilio del consumatore, in strutture ricettive per gli alloggiati, in rifugi alpini, nelle aree di servizio autostradali e in alcune sedi di trasporto, negli impianti di carburanti, nei locali con intrattenimento prevalente, in mense e spacci di enti o aziende, in strutture istituzionali, nei musei e nei mezzi di trasporto pubblico, nonché alle attività temporanee.
Titoli abilitativi: autorizzazione e SCIA
Nelle zone soggette a tutela l’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi al pubblico richiedono autorizzazione comunale, previa domanda allo sportello unico.
Negli altri casi l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di superficie sono soggetti a SCIA. Lo stesso vale per le attività in deroga elencate dalla legge.
L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni; il silenzio equivale ad accoglimento. Per la SCIA, lo sportello unico verifica entro 60 giorni i presupposti e i requisiti. Ogni variazione rilevante va comunicata entro 30 giorni; anche la cessazione dell’attività va comunicata entro 30 giorni.
Attività temporanee
La somministrazione temporanea in occasione di fiere, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA, con modalità semplificate. Può essere esercitata solo per la durata della manifestazione e nell’area o nei locali interessati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e con possesso dei requisiti morali. Non si applicano le norme sulla destinazione d’uso di locali, edifici e aree.
Subingresso, modifiche e cessazione
In caso di subingresso per causa di morte, il nuovo titolare può continuare l’attività anche se non possiede subito i requisiti professionali, purché li dimostri entro un anno, salvo forza maggiore.
Attività accessorie e distributori automatici
Il titolo abilitativo consente l’uso di apparecchi radiotelevisivi, impianti di diffusione sonora e piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, purché:
- non sia richiesto biglietto di ingresso né aumentato il prezzo delle consumazioni;
- il locale non sia trasformato in sala di intrattenimento;
- siano rispettate sicurezza, antincendio e norme acustiche.
L’attività di somministrazione deve restare prevalente rispetto a quelle accessorie.
La somministrazione mediante distributori automatici è assoggettata alla legge se svolta in locali esclusivamente dedicati; se svolta in modo non esclusivo è soggetta a SCIA. Le bevande alcoliche restano soggette ai limiti statali.
Revoca, sospensione e decadenza
I titoli abilitativi sono revocati o decadono, tra l’altro, se:
- vengono meno i requisiti professionali o morali;
- l’attività non viene avviata nei termini previsti;
- il titolare non ripristina i requisiti mancanti dopo sospensione;
- non si osserva il divieto relativo all’attività accessoria;
- viene meno la disponibilità dei locali o la loro conformità ai requisiti richiesti;
- l’attività è sospesa per più di un anno, salvo proroga per comprovata necessità.
Revoca e sospensione producono effetti dalla comunicazione al destinatario.
Orari, riposo settimanale e chiusure temporanee
Gli orari di apertura e chiusura sono liberamente determinati dall’esercente. È ammessa una o più giornate di riposo settimanale.
I Comuni possono introdurre limitazioni agli orari nei limiti della normativa statale, tramite l’atto di programmazione previsto dalla legge. Gli orari e la loro articolazione devono essere resi noti al pubblico con cartello visibile dall’esterno.
Le chiusure temporanee superiori a 30 giorni consecutivi devono essere comunicate entro 30 giorni dall’inizio della chiusura e rese note al pubblico. Tale obbligo non si applica alle attività già ricomprese nelle specifiche deroghe di legge e ai circoli privati regolati dal d.P.R. 235/2001.
Pubblicità dei prezzi
Il titolare deve esporre in modo chiaro e visibile i prezzi:
- dei prodotti destinati all’asporto;
- delle bevande e degli alimenti destinati alla somministrazione, con tabelle redatte almeno in italiano e francese;
- nel caso di servizio al tavolo, il listino va messo a disposizione prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale costo del servizio.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per:
- esercizio senza titolo abilitativo o in presenza di provvedimento inibitorio non rispettato, con chiusura dell’esercizio;
- esercizio in violazione delle regole sulle variazioni comunicative;
- omissione delle comunicazioni su orari, chiusure temporanee e pubblicità dei prezzi.
In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. Le violazioni sono accertate e sanzionate dal Comune competente, che incassa anche i proventi.
Disposizioni finanziarie
La legge autorizza la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dei requisiti professionali e destina ai Comuni i proventi delle sanzioni. La Giunta regionale può disporre le variazioni di bilancio necessarie.
Disposizioni transitorie e abrogazione
Dal 2006 i titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della precedente l. 287/1991 sono stati ricondotti alla tipologia unica senza conversione formale. La legge riconosceva inoltre, per un periodo limitato, l’equipollenza di alcuni requisiti professionali già maturati o in corso di maturazione.
Era previsto un regime transitorio fino all’adozione del regolamento igienico-sanitario e dei criteri comunali; in tale fase continuavano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, le disposizioni della l.r. 13/1996.
La legge abroga la l.r. 13/1996.
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