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Legge

L.R. Valle d'Aosta 7/2006

Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 7/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza FINAOSTA S.p.A. come ente strumentale della Regione Valle d’Aosta, ne definisce oggetto sociale, interventi, rapporti con la Regione, organi e limiti operativi. Abroga la normativa previgente sulla società. La disciplina generale è tuttora vigente, ma alcune parti sono state modificate o abrogate negli anni successivi.

Disciplina della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.

Disciplina della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.

La legge ridefinisce il quadro normativo di FINAOSTA S.p.A. nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, qualificandola come ente strumentale regionale e disciplinandone funzioni, interventi, rapporti con la Regione e organi sociali. Il provvedimento sostituisce la precedente legge del 1982 e successive modificazioni, con una struttura oggi in parte aggiornata da interventi successivi.

Natura giuridica, proprietà e statuto

FINAOSTA S.p.A. opera in funzione di finalità e indirizzi di interesse regionale. La Regione autonoma Valle d’Aosta è il socio unico della società. Le modificazioni dello statuto sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

Oggetto sociale e ambito territoriale di intervento

La società concorre, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere attività e interventi che favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della Regione. Gli interventi sono principalmente orientati a sostenere:

  • la nascita, lo sviluppo, l’ammodernamento e il consolidamento economico di imprese pubbliche e private;
  • la mutua collaborazione tra imprese ed enti pubblici con organizzazione operativa e attività prevalente nel territorio regionale;
  • liberi professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA residenti o stabiliti in Valle d’Aosta e ivi operanti;
  • persone fisiche che agiscono per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale, purché si tratti di interventi temporanei e funzionali, anche indirettamente, allo sviluppo dell’attività imprenditoriale regionale.

Ai fini della legge, l’attività è considerata prevalentemente svolta nel territorio regionale quando vi siano localizzati, in tutto o in parte predominante, investimenti fissi e occupazione e, se richiesto, anche la direzione tecnica e amministrativa. La società può intervenire anche verso imprese operanti prevalentemente fuori Regione, o verso imprese regionali che investano fuori dal territorio, purché gli interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche in Valle d’Aosta o ad altri obiettivi di interesse per il contesto economico regionale.

Gestioni finanziarie: ordinaria e speciale

FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi propri oppure per conto della Regione mediante fondi specifici forniti da quest’ultima. La disciplina distingue:

  • gestione ordinaria, relativa agli interventi effettuati con mezzi finanziari propri;
  • gestione speciale, relativa agli interventi effettuati per conto della Regione.

La società può inoltre gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o dalla stessa FINAOSTA S.p.A.

Interventi della gestione ordinaria

Nell’ambito della gestione ordinaria, FINAOSTA S.p.A. può:

  • assumere partecipazioni, tendenzialmente temporanee, in società di capitali anche straniere, già costituite o da costituire, finalizzate a programmi o obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;
  • concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  • fornire consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e societaria e di strategia industriale;
  • assumere incarichi di studio, consulenza, assistenza e gestione affidati dalla Regione.

Interventi della gestione speciale e rapporto con la Regione

Nella gestione speciale, la società può effettuare anche interventi tipici della gestione ordinaria quando ciò sia richiesto da particolari esigenze economico-sociali, oltre a:

  • concorso finanziario alla creazione, potenziamento e mantenimento di aree attrezzate per insediamenti produttivi, infrastrutture e servizi di interesse generale;
  • progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili;
  • ottimizzazione della liquidità dell’intero sistema pubblico regionale e delle società controllate dalla Regione, anche tramite indebitamento per finanziare investimenti, compresi quelli cofinanziati da Stato e Unione europea;
  • interventi finanziari per conto della Regione nei limiti stabiliti dalle leggi regionali.

Tali interventi richiedono appositi incarichi della Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, e non comportano rischio per FINAOSTA S.p.A., salvo quello connesso alla diligenza del mandatario. Gli oneri sostenuti dalla società sono compensati secondo disciplinari approvati dalla Regione.

Modalità operative, controlli e limiti alle partecipazioni

Per perseguire i propri scopi, FINAOSTA S.p.A. può compiere operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, assumere impegni e rilasciare garanzie di ogni natura, comprese quelle fideiussorie, con esclusione dell’attività bancaria e della raccolta del risparmio.

La società deve inoltre:

  • potersi riservare controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese assistite;
  • garantire, nelle partecipazioni, l’inserimento di persone di propria fiducia negli organi sociali delle società partecipate.

Per le partecipazioni della gestione ordinaria, ciascuna partecipazione non può superare il 35% del capitale sociale, o del patrimonio netto se inferiore, tenendo conto anche delle partecipazioni indirette. Il limite può essere superato per gli interventi a valere sulla gestione speciale e, in gestione ordinaria, per partecipazioni in società finanziarie e creditizie, factoring, leasing, gestione fondi di investimento, servizi alle imprese, impianti a fune e società che realizzano strutture per nuove iniziative imprenditoriali.

La società deve inoltre garantire che eventuali interventi a favore di società di assicurazioni non alterino la concorrenza nel mercato assicurativo. Non può impiegare una somma superiore al 20% del proprio patrimonio di vigilanza nelle partecipazioni e negli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), in una sola impresa o gruppo di imprese; per il calcolo non si considerano le somme impegnate a carico del fondo speciale della gestione speciale.

Regole europee sugli aiuti di Stato

Gli interventi di FINAOSTA S.p.A., sia in gestione ordinaria sia in gestione speciale, devono essere effettuati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Recesso e smobilizzo delle partecipazioni

Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte in gestione ordinaria deve avvenire tenendo conto dei programmi e dei progetti che ne hanno giustificato l’intervento e del grado di sviluppo delle società partecipate. La regola vale per le partecipazioni ordinarie, con esclusione di quelle soggette al limite del 20% e di quelle finalizzate al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale.

Fondi speciali, obbligazioni e rendicontazione finanziaria

Per gli interventi della gestione speciale, la Regione utilizza il fondo di dotazione costituito ai sensi della legge previgente. Gli incrementi del fondo sono riportati a fine esercizio in aumento del fondo stesso. Il rendiconto, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è allegato al conto consuntivo della Regione.

La società può emettere obbligazioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale.

Rapporti informativi con la Regione

Il bilancio d’esercizio di FINAOSTA S.p.A., con le relazioni degli amministratori, degli organi di controllo e il verbale di approvazione, deve essere presentato al Presidente della Regione entro 30 giorni dall’approvazione, insieme a un prospetto riepilogativo dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci, compresi eventuali benefits. Il Presidente lo comunica al Consiglio regionale.

La società deve anche trasmettere rendiconti periodici degli interventi eseguiti per conto della Regione, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; tali rendiconti sono inviati anche al Presidente del Consiglio, che li trasmette alle commissioni consiliari competenti.

Atti di indirizzo

L’articolo originario sugli atti di indirizzo è stato abrogato. La disciplina consolidata non contiene più l’obbligo di un atto di indirizzo strategico annuale né la specifica informativa periodica nei termini originari previsti.

Organi sociali: consiglio di amministrazione e collegio sindacale

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e correttezza previsti dalla normativa bancaria e creditizia. I componenti sono nominati fino a un massimo di tre esercizi e decadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio, con possibilità di riconferma. In caso di vacanza di uno o più amministratori si procede alla sostituzione secondo la disciplina sulla nomina degli organi sociali; se viene meno la maggioranza dei componenti, l’intero consiglio cessa.

I compensi del presidente e dei consiglieri sono stabiliti dall’assemblea e non possono superare il doppio di quelli previsti per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio 2020.

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui un presidente, e due supplenti, anch’essi soggetti ai requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e correttezza previsti dalla normativa bancaria e creditizia. Durano in carica tre esercizi e decadono con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio; i supplenti subentrano in caso di cessazione anticipata e restano in carica per il periodo residuo. I compensi dei sindaci effettivi sono determinati dall’assemblea entro il medesimo limite massimo collegato ai compensi del 2020; i supplenti percepiscono il compenso dal momento del subentro, su base mensile.

Nomina degli organi sociali e procedura di designazione

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta all’assemblea, sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale e, per un componente del consiglio di amministrazione, dalla giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Per le designazioni regionali:

  • la struttura regionale competente pubblica un avviso almeno 30 giorni prima della scadenza degli organi da designare, sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione;
  • l’avviso indica cariche e requisiti specifici richiesti;
  • l’avviso è ulteriormente pubblicizzato tramite stampa, telecomunicazioni e anche sul sito della società;
  • le domande sono corredate da dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti;
  • l’istruttoria è svolta dalla struttura regionale competente, in raccordo con quella in materia di società ed enti partecipati;
  • viene formato un elenco dei soggetti in possesso dei requisiti;
  • la Giunta regionale designa i componenti con propria deliberazione attingendo da tale elenco;
  • gli organi competenti in materia bancaria e creditizia verificano, entro 30 giorni dalla nomina, la sussistenza dei requisiti e criteri di idoneità autodichiarati.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga espressamente la legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, e altre disposizioni regionali richiamate nel testo. Prevede inoltre che ogni riferimento alla legge regionale n. 16/1982 contenuto nella legislazione regionale debba intendersi riferito alla presente legge.

Regime transitorio ed entrata in vigore

Gli organi di FINAOSTA S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore della legge restano in funzione fino alla scadenza naturale e comunque fino all’insediamento dei nuovi organi nominati secondo le nuove regole. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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