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Ordinanza

Ordinanza n. 2224/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13360/2025, resa tra le parti, sul reclamo avverso il provvedimento del 26 febbraio 2025 prot. 85790, con cui il Commissario ad acta - nominato dal T.a.r. per il Lazio, Sez. II, per l'esecuzione della sentenza del 17 maggio 2022, n. 6272, che ha accolto il ricorso giurisdizionale RG 2285/2022 proposto da ReCommon per l'accesso alle informazioni detenute dalla società Sace s.p.a. inerenti i progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati “Mozambique LNG Project” e “Coral South” - ha respinto la domanda di accesso alle informazioni ambientali dell'associazione ricorrente.

Giustizia amministrativa202506956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che ha respinto il reclamo contro il provvedimento del commissario ad acta di diniego dell'accesso a documenti relativi ai progetti Mozambique LNG e Coral South

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'associazione ha appellato la sentenza del TAR Lazio, deducendo, con sei motivi, che il commissario ad acta avrebbe violato la precedente sentenza del TAR che aveva ordinato a SACE di consentire l'accesso alla documentazione richiesta, eventualmente mediante oscuramento delle sole parti lesive della riservatezza. Nel giudizio è intervenuta anche Export-Import Bank of the United States, deducendo di essere controinteressata rispetto alla documentazione sul progetto Mozambique LNG, di non essere stata evocata nel giudizio cognitorio originario e di avere proposto, nel giudizio di ottemperanza, opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'associazione a procedere all'esecuzione forzata. La questione della qualificazione della banca come controinteressata e dell'eventuale diritto alla riservatezza è stata ritenuta potenzialmente decisiva sia per l'esistenza sia per l'ampiezza del diritto di accesso dell'associazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato, senza esaminare il merito dei sei motivi d'appello, ha sospeso il giudizio. Ha applicato l'art. 79, comma 1, c.p.a., che rinvia alla disciplina della sospensione prevista dal codice di procedura civile, e l'art. 295 c.p.c., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria. In particolare, il giudizio di opposizione promosso da Export-Import Bank of the United States nel giudizio di ottemperanza è astrattamente preordinato a decidere se la banca fosse una controinteressata non coinvolta nel giudizio originario e se disponga di un diritto alla riservatezza opponibile all'accesso. La definizione di tale questione condiziona la decisione sull'esistenza e sull'ampiezza del diritto di accesso azionato nel presente appello. Ogni decisione di rito e di merito è stata riservata, così come la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea

    La sospensione del processo amministrativo è regolata, per quanto previsto, dalla disciplina processualcivilistica e dalle altre fonti richiamate.

  • art. 295 c.p.c.

    Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa

    La norma impone la sospensione quando la decisione della causa dipende dalla previa definizione di un'altra controversia, secondo un rapporto di pregiudizialità necessaria.

  • art. 5, comma 2, lett. b) e lett. d), d.lgs. n. 195/2005

    Il commissario ad acta ha richiamato tali disposizioni per negare l'accesso in ragione del concreto pregiudizio alla riservatezza e alle relazioni internazionali.

  • art. 116 c.p.a.

    È la disposizione in base alla quale era stato instaurato il giudizio originario sull'accesso e alla quale l'associazione ha ricondotto la domanda di accesso.

  • art. 615 c.p.c.

    È stato invocato dalla banca per l'opposizione proposta nel giudizio di ottemperanza, diretta a contestare la possibilità di procedere all'esecuzione forzata della sentenza sull'accesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo deve disporsi la sospensione necessaria quando la decisione dipenda dalla previa definizione di un'altra controversia, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a.
  • Quando un soggetto deduca di essere un controinteressato pretermesso nel giudizio originario sull'accesso e faccia valere un proprio diritto alla riservatezza, la previa definizione di tale posizione può costituire questione pregiudiziale rispetto alla decisione sull'esistenza e sull'ampiezza del diritto di accesso.
  • La qualificazione di un soggetto come controinteressato e l'accertamento della sua eventuale posizione di riservatezza possono condizionare i limiti oggettivi dell'esecuzione di una sentenza che abbia riconosciuto il diritto di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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