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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33446/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Eurodistillati impugnava il decreto del Tribunale di Napoli che, in sede di stato passivo del fallimento di Distillerie Inga, aveva ammesso il suo credito originario di € 1.036.951,18 nella misura ridotta di € 103.695,00 (pari alla somma ricevuta in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182‑bis l.fall.), ritenendo l'accordo omologato ancora vincolante fra le parti nonostante la successiva dichiarazione di fallimento. Il ricorrente deduceva che la dichiarazione di fallimento, rendendo impossibile l'attuazione del piano di ristrutturazione omologato, avrebbe fatto venir meno la causa dell'accordo e dunque la riduzione del credito, per cui il credito doveva essere ammesso nel passivo per l'intero (in moneta fallimentare), salvo i pagamenti effettivamente ricevuti e non revocabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'accordo di ristrutturazione ex art. 182‑bis l.fall. rientri negli istituti concorsuali e che la successiva dichiarazione di fallimento renda automaticamente impossibile l'attuazione del piano di risanamento. Ne deriva che viene meno la causa di risanamento dei singoli accordi e che tali accordi si risolvono di diritto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c.; conseguentemente l'obbligazione originaria si riespande e il credito va ammesso al passivo nel suo ammontare iniziale, detratte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione dell'accordo e non soggette a revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. e) l.fall. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 182‑bis l. fall.

    L'accordo di ristrutturazione è qualificato come istituto del diritto concorsuale con effetti privatistici e procedure di omologazione; la sua omologazione non esclude che la successiva dichiarazione di fallimento renda impossibile l'attuazione del piano e determinando la risoluzione degli accordi per impossibilità sopravvenuta.

  • art. 1463 c.c.

    Applicato per affermare che la prestazione diventa impossibile per effetto del fallimento, determinando la risoluzione di diritto dell'accordo di ristrutturazione per impossibilità sopravvenuta della causa della prestazione.

  • art. 67, comma 3, lett. e) l. fall.

    «non sono soggetti all’azione revocatoria … gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161»

    I pagamenti eseguiti in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti a revocatoria nel successivo fallimento; tali somme restano acquisibili dal creditore e devono essere sottratte dall'ammontare residuo del credito da riammmettere al passivo.

  • art. 186, comma 3 l. fall.

    Riferito come discrimine applicabile al concordato (non agli accordi ex 182‑bis): nel concordato esiste un termine per chiedere la risoluzione che evita il consolidamento della falcidia; la disciplina del concordato è diversa e più strutturata rispetto all'accordo di ristrutturazione.

  • art. 184, comma 1 l. fall.

    L'omologazione del concordato produce effetti vincolanti e generalizzati per i creditori anteriori; diversamente, l'accordo ex art. 182‑bis non produce lo stesso effetto generalizzato di novazione o di estinzione del credito per tutti.

  • art. 182‑quater l. fall.

    Richiamato per i profili di prededuzione dei finanziamenti eseguiti in esecuzione degli accordi omologati; la prededucibilità è riconosciuta solo se espressamente prevista nell'omologa.

  • art. 12, legge 3/2012, comma 5

    «la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo»

    Citata come conferma normativa che la dichiarazione di fallimento risolve l'accordo di composizione della crisi omologato, a testimonianza dell'effetto automatico della procedura maggiore sulla procedura minore omologata.

  • art. 72 e artt. 52, 93, 95, 98, 101 l. fall. (richiamati nel ricorso)

    Richiamati nelle deduzioni del ricorrente o nel secondo motivo; la Corte ha comunque ritenuto assorbito il secondo motivo e non ha specificamente rielaborato tali norme nel motivo accolto.

  • artt. 1322, 1323, 1325, 1236, 1453, 1458 c.c. (richiamati nel ricorso)

    Norme del codice civile richiamate a supporto di profili negoziali e di inadempimento/risoluzione; la Corte ha comunque fondato la decisione soprattutto sull'impossibilità sopravvenuta (art. 1463) e sulla natura concorsuale dell'accordo ex art. 182‑bis.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182‑bis rende automaticamente impossibile l'attuazione del piano e determina la risoluzione degli accordi per impossibilità giuridica sopravvenuta (art. 1463 c.c.), con la riespansione dell'obbligazione originaria.
  • Il creditore non ha bisogno di promuovere un'azione giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. per ottenere la riammessione del credito nella misura intera: la risoluzione opera di diritto per effetto del fallimento.
  • Le somme effettivamente percepite in esecuzione dell'accordo e non revocabili (art. 67, comma 3, lett. e) l.fall.) restano acquisite al creditore e vanno sottratte dall'ammontare da riammmettere al passivo.
  • Diversamente dal concordato preventivo, per gli accordi di ristrutturazione non opera un meccanismo procedurale analogo (es. termine di un anno per chiedere la risoluzione) che possa consolidare la falcidia in presenza di inattività dei creditori; la disciplina è quindi meno protettiva della falcidia rispetto al concordato.
  • In opposizione allo stato passivo non sono ammissibili, come domande 'nuove', pretese che non siano state tempestivamente proposte: i creditori devono vigilare e, prima della dichiarazione di fallimento, attivarsi per tutelare i propri diritti (es. chiedere la risoluzione laddove opportuno).
  • Pratiche consigliate in casi simili: monitorare l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, documentare pagamenti ricevuti, intervenire tempestivamente (prima della dichiarazione di fallimento) per chiedere la risoluzione o tutelare posizioni di prededuzione, e produrre in stato passivo ogni documentazione probatoria pertinente.

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