Sentenza del 13/01/2021 n. 272 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo tributario - Avviso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone - Ricorso proposto da uno dei soggetti interessati - Litisconsorzio necessario- Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva avverso un avviso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi concernente una società di persone. Si è sollevata la questione della rappresentanza/partecipazione al giudizio: il ricorrente era solo uno dei soggetti interessati (uno dei soci), mentre la rettifica coinvolge inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che il ricorrente prospetti questioni strettamente personali e non comuni. Si è dunque discusso se, in mancanza dell'intervento di tutti i soci e della società, potesse procedersi e decidere la controversia.
La decisione
La Corte ha affermato che il ricorso tributario relativo a rettifiche riguardanti una società di persone riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e che, salvo che ricorrano questioni esclusivamente personali, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento (litisconsorzio necessario). Ne consegue che la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti coinvolti. Il giudice ha quindi disposto che il mancato coinvolgimento dei soggetti necessari determina la nullità degli atti decisori che si pronuncino solo parzialmente, conformandosi alla giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
Art. 5 DPR n. 917/1986 (TUIR)
Attribuisce la disciplina dei redditi delle società di persone e la relativa imputazione ai soci; interpretato nel senso che la determinazione del reddito della società incide direttamente sulla posizione tributaria di tutti i soci, rendendo la questione comune e indivisibile.
Art. 14 D.Lgs. n. 546/1992
Regola la partecipazione delle parti nel processo tributario; interpretato insieme all'art. 29 per stabilire che quando la decisione incide su posizioni giuridiche comuni la presenza di tutti i soggetti è necessaria.
Art. 29 D.Lgs. n. 546/1992
Prevede le conseguenze della mancanza di legittimazione e della nullità processuale; interpretato per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità se il giudice decide limitatamente ad alcuni soggetti coinvolti in una fattispecie comune.
Cass. Sezioni Unite, n. 14815/2008
Giurisprudenza di riferimento che afferma il principio dell'indivisibilità della controversia tributaria riguardante società di persone e soci, imponendo il litisconsorzio necessario.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 Rv.633451-01
Conferma l'obbligo di giudicare la controversia con la partecipazione di tutti i soggetti interessati e la conseguente nullità in caso di difetto di litisconsorzio necessario.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv.639568-01
Ribadisce la regola secondo cui l'appello o il ricorso promosso solo da alcuni soggetti non consente decisioni limitate senza la partecipazione degli altri soggetti aventi interesse comune.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv.649377-01
Ulteriore conferma giurisprudenziale dell'indivisibilità della controversia tributaria in tema di società di persone e della nullità degli atti processuali che travalicano i limiti del corretto litisconsorzio.
Massime di principio
- Quando la rettifica riguarda la determinazione del reddito della società di persone, il ricorso incide sulla posizione fiscale sia della società sia di tutti i soci: in linea di principio il litisconsorzio è necessario e tutti devono essere parte del processo.
- È possibile procedere separatamente solo se un socio prospetta questioni personali e specifiche che non coinvolgono la posizione degli altri soci o della società; in tal caso la questione può essere trattata separatamente e non sussiste litisconsorzio necessario.
- La mancanza di partecipazione di tutti i soggetti necessari costituisce causa di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; il giudice deve verificare la presenza dei soggetti necessari e, in caso di difetto, dichiarare la nullità degli atti decisori limitati.
- Prima di proporre ricorso avverso avvisi che riguardano società di persone, è consigliabile coinvolgere esplicitamente la società e tutti i soci interessati, o specificare espressamente nel ricorso le ragioni personali che giustificano una pronuncia limitata, per evitare il vizio di litisconsorzio.
- In sede difensiva è opportuno indicare chiaramente quali profili sono comuni e quali personali, e produrre deleghe o poteri di rappresentanza ove necessario, per dimostrare la legittimazione dei soggetti che compaiono in giudizio.
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