Cassazione Civile, Ordinanza n. 15068/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso proposta da alcuni contribuenti per ottenere il 90% delle somme versate nel 1992 a titolo di imposta di successione, in relazione a una successione aperta nel 1990 in un comune compreso nell’area interessata dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso e applicabile il beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma anche all’imposta di successione e all’INVIM. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, L. 190/2014, sostenendo che il beneficio sarebbe limitato alle sole imposte dirette e non comprenderebbe le imposte indirette, tra cui successione e INVIM, in quanto l’art. 11 L. 289/2002, riferito alle imposte indirette, non conterrebbe una disciplina analoga al comma 17 dell’art. 9.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che il beneficio fiscale per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 si estende, in linea di principio, a tutti i tributi dovuti per il triennio 1990-1992, con esclusione dell’IVA, e quindi anche all’imposta di successione, all’INVIM e alle imposte ipotecarie e catastali correlate, purché il presupposto impositivo ricada nel periodo agevolato e sussistano gli altri requisiti di legge. La sentenza impugnata è stata quindi confermata perché conforme a tali principi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione, per i soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990, consente la definizione automatica delle posizioni fiscali relative agli anni 1990, 1991 e 1992 mediante il pagamento del 10% delle somme dovute, con correlato diritto al rimborso del 90% di quanto versato in eccedenza.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiama il beneficio di cui all’art. 9, comma 17, L. 289/2002 e prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso.
art. 16-octies D.L. 24 giugno 2017, n. 91
È richiamato come limite legato alla disponibilità delle risorse stanziate per il beneficio, che la decisione di merito aveva fatto salvo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il beneficio fiscale previsto per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non si limita alle imposte dirette, ma riguarda, in via generale, tutti i tributi dovuti per il triennio 1990-1992, salvo le esclusioni espressamente o implicitamente incompatibili con la disciplina applicabile, come l’IVA.
- L’imposta di successione rientra nell’ambito oggettivo del beneficio quando il suo presupposto impositivo, cioè l’apertura della successione, si colloca nel triennio 1990-1992 e ricorrono gli ulteriori requisiti territoriali e soggettivi previsti dalla legge.
- Anche le imposte accessorie o strettamente collegate all’operazione principale, come l’INVIM e le imposte ipotecarie e catastali connesse agli atti o ai trasferimenti successori, seguono la sorte del tributo principale ai fini dell’agevolazione.
- Ai fini dell’accesso al rimborso, restano fermi i requisiti ulteriori previsti dalla disciplina speciale, in particolare la tempestività dell’istanza e la non inerenza dell’imposta all’attività di impresa.
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