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Legge

L.R. Abruzzo 47/2007

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 47/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria per il bilancio 2008-2010 della Regione Abruzzo: rifinanzia e rimodula numerose leggi regionali, dispone variazioni di bilancio, recuperi in sanità, contributi a consorzi e comuni, misure su patto di stabilità, sport, cultura, agricoltura, trasporti e patrimonio. Entra in vigore il 1° gennaio 2008; contiene norme poi abrogate o superate da modifiche successive.

Legge finanziaria regionale Abruzzo 2008

Legge finanziaria regionale Abruzzo 2008

La legge definisce le principali disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo. Interviene su rifinanziamenti, variazioni contabili, riprogrammazioni di economie vincolate e numerosi stanziamenti settoriali, con efficacia limitata al contesto regionale abruzzese e, in larga parte, riferita all’esercizio 2008.

Disposizioni finanziarie generali e rifinanziamenti

La legge autorizza il rifinanziamento delle leggi regionali indicate nell’Allegato 1, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2008, e la modifica degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno riportati nell’Allegato 2. Vengono inoltre ridefiniti o istituiti diversi capitoli di bilancio per finalità specifiche, con copertura demandata alla legge di bilancio 2008.

Sanità e recupero di risorse

Per il settore sanitario la legge prevede:

  • il recupero dei proventi derivanti da verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie 2005 e dalle procedure di recupero avviate ai sensi della L.R. 20/2006, con confluenza nel bilancio regionale;
  • l’autorizzazione alla Giunta, tramite la Direzione Sanità, a procedere al recupero anche per mezzo delle ASL e di Fira S.p.A.;
  • l’iscrizione di tali risorse su un nuovo capitolo di entrata dedicato ai proventi da procedure di recupero su prestazioni sanitarie di strutture convenzionate.

Sempre in ambito sanitario, è autorizzata per il 2008 la spesa di euro 5.353.000 per coprire maggiori perdite del Servizio sanitario regionale registrate nel 2006 rispetto al Piano sanitario di rientro, con apposito capitolo di spesa dedicato. È inoltre previsto l’adeguamento contabile delle risorse destinate all’incentivazione all’esodo del personale regionale.

Patto di stabilità e controlli sulla spesa

La Regione estende ai propri enti strumentali e alle aziende regionali gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno, applicando a tali soggetti le disposizioni statali richiamate dalla legge. Sono escluse le spese delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario destinate a interventi finanziati con trasferimenti regionali vincolati.

Per l’anno 2008 la Direzione competente coordina impegni e pagamenti regionali e può interromperli se necessario per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica. È inoltre prevista la possibilità per la Giunta di adottare diverse determinazioni in relazione a tali vincoli.

Economie vincolate, reiscrizioni e riprogrammazioni

La legge disciplina la riprogrammazione di economie vincolate e la reiscrizione di residui perenti, con particolare riferimento a risorse statali con vincolo di destinazione e ad alcuni capitoli storici di spesa. Vengono approvate le economie riprogrammate nell’Allegato 3 e autorizzate ulteriori compensazioni tra economie della stessa materia.

È anche autorizzata la reiscrizione di residui perenti ed economie vincolate al 31 dicembre 2007 su una serie di capitoli storicamente collegati a interventi di sviluppo economico, turismo, agricoltura, cultura e opere pubbliche.

Agricoltura, bonifica e gestione del territorio

La legge contiene varie misure in materia agricola e di bonifica, tra cui:

  • istituzione del capitolo per la redazione del piano regionale delle attività estrattive, con stanziamento 2008 di euro 402.000;
  • contributi straordinari ai Consorzi di Bonifica per l’emergenza idrica 2007, con criteri di riparto demandati alla Giunta;
  • utilizzo di economie vincolate per finanziare tali interventi, per complessivi euro 2,4 milioni nel 2008;
  • autorizzazione alla Giunta ad alienare impianti agricolo-zootecnici trasferiti alla Regione, con asta pubblica, prelazione degli attuali concessionari, vincoli decennali di inalienabilità e di destinazione, e possibilità di rateizzazione del prezzo.

Sono inoltre previste regole sul valore residuo delle migliorie realizzate dagli attuali concessionari e sul controllo dei vincoli da parte della struttura regionale competente in agricoltura.

Enti locali, solidarietà e autonomia territoriale

La legge istituisce o rifinanzia diversi strumenti a favore degli enti locali, tra cui il fondo di solidarietà per i comuni, con dotazione di 8 milioni di euro per il 2008, e il fondo per il sostegno delle autonomie locali. Sono previste anche misure per piccoli comuni, unioni e fusioni tra comuni, organizzazioni locali per lo sviluppo e interventi per la sicurezza dei cittadini.

Cultura, sport e interventi sociali

La normativa finanzia numerosi interventi per cultura e sport, compresi contributi per manifestazioni sportive di rilievo regionale, iniziative culturali e artistiche, attività cinematografiche e musicali, teatro, beni culturali e associazioni del settore. Prevede inoltre il potenziamento del fondo sociale regionale e contributi per scuola a domicilio, disabilità, non autosufficienza, emigrazione e immigrazione.

Alcune di queste misure risultano però oggi abrogate o superate da successive modifiche, in particolare i commi relativi al fondo per iniziative culturali e artistiche.

Disposizioni contabili, rendicontazione e controlli

La legge modifica anche la L.R. 3/2002 sull’ordinamento contabile regionale, introducendo l’invio alla Commissione Bilancio di alcuni provvedimenti entro termini perentori, e il parere vincolante della struttura bilancio della Giunta per le proposte legislative con effetti sugli equilibri di bilancio. Sono inoltre dettate regole sulla rendicontazione finale degli enti beneficiari di fondi per opere pubbliche e sulla gestione dei depositi cauzionali relativi a concessioni idrauliche.

Abrogazioni e decorrenza

È abrogato l’art. 74 della L.R. 34/2007. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Alcune disposizioni contenute nel testo consolidato risultano successivamente abrogate o modificate e, per la parte concernente gli esercizi 2008 o eventi ormai conclusi, hanno oggi valore sostanzialmente storico e non operativo.

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