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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/961

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/961 della Commissione del 12 maggio 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per il latto-N-neotetraosio, modificandone le condizioni d’uso. In particolare, consente il suo impiego in ulteriori categorie di alimenti e chiarisce che, in alcuni casi, non è più necessario l’uso in combinazione con il 2′-fucosillattosio in un rapporto prefissato. Vengono anche precisati alcuni requisiti specifici di etichettatura per gli integratori alimentari contenenti tale sostanza. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica le condizioni d'uso autorizzate del nuovo alimento latto-N-neotetraosio nell'elenco اتح UE dei nuovi alimenti, ampliandone l'impiego in specifiche categorie alimentari e aggiornando le regole di etichettatura per alcuni integratori alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato alimenti contenenti latto-N-neotetraosio nell’Unione europea, limitatamente alle categorie e ai livelli massimi stabiliti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 come modificato. Riguarda in particolare latte e derivati, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso, prodotti da forno/paste senza glutine o a glutine ridotto, bevande aromatizzate, caffè/tè/infusioni e integratori alimentari. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; non disciplina nuove autorizzazioni generali al di fuori dell’elenco UE, né modifica la disciplina di sicurezza in senso sostanziale oltre quanto espressamente previsto.

Modifica delle condizioni d’uso del latto-N-neotetraosio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/961 della Commissione interviene sul regime autorizzativo del latto-N-neotetraosio, già inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La modifica nasce da una domanda presentata da Glycom A/S il 3 ottobre 2022 e si fonda sulla valutazione della Commissione secondo cui l’aggiornamento delle condizioni d’uso non presenta effetti sulla salute umana tali da richiedere una nuova valutazione EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

Contesto normativo

Il regolamento ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. Tale elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Nel caso del latto-N-neotetraosio, il prodotto era già autorizzato in diverse forme e provenienze: sintetica, di origine microbica e derivante da ceppi geneticamente modificati di Escherichia coli, con successive modifiche tecniche alle specifiche intervenute con i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1314 e 2021/912.

Oggetto della modifica

La domanda del 2022 mirava ad ampliare la flessibilità di utilizzo del latto-N-neotetraosio nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, come definite dal regolamento (UE) n. 609/2013, nonché nelle bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia. In particolare, si chiedeva che il suo impiego fosse possibile ai livelli già autorizzati fino a 0,6 g/l senza l’obbligo di utilizzarlo insieme al 2′-fucosillattosio nel rapporto 1:2. La Commissione ha ritenuto fondate le informazioni presentate e ha approvato le modifiche alle condizioni d’uso.

Nuove categorie e livelli massimi autorizzati

L’allegato sostituisce integralmente la voce relativa al latto-N-neotetraosio nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470. Le principali categorie autorizzate e i relativi limiti sono i seguenti:

  • prodotti a base di latte non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati, compreso UHT: 0,6 g/l;
  • prodotti fermentati a base di latte non aromatizzati: 0,6 g/l nelle bevande e 9,6 g/kg negli altri prodotti;
  • prodotti fermentati a base di latte aromatizzati, compresi quelli trattati termicamente: 0,6 g/l nelle bevande e 9,6 g/kg negli altri prodotti;
  • prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande: 0,6 g/l nelle bevande, 6 g/kg negli altri prodotti e 200 g/kg nei preparati per la macchiatura;
  • barrette ai cereali: 6 g/kg;
  • edulcoranti da tavola: 100 g/kg;
  • formule per lattanti e formule di proseguimento: 0,6 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo o ricostituito;
  • alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia: 6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande e 0,6 g/l per i liquidi pronti al consumo;
  • bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia: 0,6 g/l;
  • alimenti a fini medici speciali: secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati;
  • sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso: 2,4 g/l nelle bevande e 20 g/kg nelle barrette;
  • prodotti di panetteria e paste alimentari con diciture sull’assenza o sulla ridotta presenza di glutine, conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014: 30 g/kg;
  • bevande aromatizzate: 0,6 g/l;
  • caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria e relativi estratti/preparati: 4,8 g/l per i prodotti pronti per il consumo;
  • integratori alimentari: 1,5 g/giorno per la popolazione in generale esclusi i lattanti e 0,6 g/giorno per i bambini nella prima infanzia.

Etichettatura e avvertenze per gli integratori alimentari

Il regolamento introduce anche requisiti specifici di etichettatura. La denominazione del nuovo alimento riportata sui prodotti alimentari deve essere "latto-N-neotetraosio". Per gli integratori alimentari contenenti tale sostanza, l’etichetta deve avvertire che non devono essere consumati nello stesso giorno in cui si assumono altri alimenti con aggiunta di latto-N-neotetraosio. Per gli integratori destinati ai bambini nella prima infanzia, l’avvertenza è più stringente: non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti con aggiunta di latto-N-neotetraosio.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nel mercato interno nei limiti temporali previsti.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La voce relativa al latto-N-neotetraosio viene sostituita con una nuova disciplina delle condizioni d’uso, dei livelli massimi e dei requisiti di etichettatura.

Estensione delle categorie alimentari autorizzate e livelli massimi

L’allegato aggiorna le condizioni di impiego del latto-N-neotetraosio in numerose categorie: prodotti a base di latte non aromatizzati pastorizzati e sterilizzati/UHT (0,6 g/l); prodotti fermentati a base di latte non aromatizzati (0,6 g/l per le bevande, 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande); prodotti fermentati a base di latte aromatizzati, compresi quelli trattati termicamente (0,6 g/l per le bevande, 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande); prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi preparati per la macchiatura (0,6 g/l per le bevande, 6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande, 200 g/kg per i preparati per la macchiatura); barrette ai cereali (6 g/kg); edulcoranti da tavola (100 g/kg); formule per lattanti e formule di proseguimento (0,6 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo); alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia (6 g/kg per i solidi, 0,6 g/l per i liquidi); bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia (0,6 g/l); alimenti a fini medici speciali (secondo le particolari esigenze nutrizionali); sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (2,4 g/l per le bevande, 20 g/kg per le barrette); prodotti di panetteria e paste alimentari con diciture sul glutine in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 (30 g/kg); bevande aromatizzate (0,6 g/l); caffè, tè, infusioni e preparati analoghi (4,8 g/l, livello riferito ai prodotti pronti per il consumo); integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti (1,5 g/giorno) e, per i bambini nella prima infanzia, 0,6 g/giorno.

Soppressione del vincolo di combinazione con 2′-fucosillattosio in taluni casi

Dai considerando emerge che la modifica è stata richiesta per consentire l’uso del latto-N-neotetraosio nelle formule per lattanti e di proseguimento, nonché nelle bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, ai livelli già autorizzati, senza l’obbligo di associare il prodotto al 2′-fucosillattosio nel rapporto 1:2. La Commissione ha ritenuto che l’aggiornamento non incida sulla salute umana e che non fosse necessaria una nuova valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

Requisiti specifici di etichettatura per gli integratori alimentari

L’allegato introduce prescrizioni di etichettatura: la denominazione del nuovo alimento da riportare in ეტichetta è "latto-N-neotetraosio". Gli integratori alimentari contenenti latto-N-neotetraosio devono indicare che non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di latto-N-neotetraosio; per quelli destinati ai bambini nella prima infanzia, l’etichetta deve indicare che non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti con aggiunta di latto-N-neotetraosio.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentarealimenti per lattanti e prima infanziadiritto alimentare dell’unione

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