Ordinanza n. 10482/2026 - Roma, Sezione 4
per la condanna - dell’Amministrazione al risarcimento del danno dovuto alla mancata attuazione – in favore del personale difesa e sicurezza – della previdenza complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata attivazione del sistema di previdenza complementare per il personale dei comparti Difesa e Sicurezza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione del sistema di previdenza complementare previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Nelle memorie depositate in vista dell’udienza hanno introdotto nuovi elementi e argomenti, richiamando la decisione del 10 settembre 2025, pubblicata il 4 marzo 2026, con cui il Comitato europeo dei diritti sociali ha ritenuto che il protratto blocco dell’attivazione della previdenza complementare nei comparti Difesa e Sicurezza violasse l’articolo 12, paragrafo 3, della Carta sociale europea e integrasse una discriminazione ai sensi dell’articolo E. I ricorrenti hanno inoltre valorizzato la specificità del quadro normativo militare applicabile ratione temporis, con particolare riguardo alla Guardia di Finanza, caratterizzato fino alla riforma del 2023 dal divieto di costituire associazioni sindacali e dalla conseguente attribuzione della rappresentanza degli interessi al COCER, organo interno all’Amministrazione. Tali elementi sono stati prospettati per sostenere che l’inerzia e il protratto stallo negoziale nelle trattative per l’attivazione della previdenza complementare fossero esclusivamente imputabili alle Amministrazioni, ai fini dell’accertamento della condotta, della colpa e dell’imputabilità richieste per la responsabilità risarcitoria.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né in rito né nel merito la domanda risarcitoria. Ha rilevato che i nuovi argomenti e documenti introdotti dai ricorrenti incidono direttamente sui presupposti costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, in particolare sulla condotta, sulla colpa e sull’imputabilità dello stallo negoziale. Per garantire il pieno contraddittorio e una completa istruttoria, ha ordinato alle Amministrazioni resistenti di depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, una relazione informativa sui profili indicati in motivazione. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027, con riserva di ogni decisione di rito e di merito.
Norme richiamate
legge 8 agosto 1995, n. 335
È indicata come fonte del sistema di previdenza complementare la cui mancata attivazione costituisce il presupposto della pretesa risarcitoria.
Articolo 12§3 della Carta sociale europea
È richiamato nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali quale parametro rispetto al quale il protratto blocco dell’attivazione della previdenza complementare per i comparti Difesa e Sicurezza è stato ritenuto lesivo dei diritti sociali garantiti.
Articolo E della Carta sociale europea
È richiamato quale parametro del divieto di discriminazione, la cui violazione sarebbe stata ravvisata dal Comitato europeo dei diritti sociali in relazione al protratto blocco dell’attivazione della previdenza complementare.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio risarcitorio contro la pubblica amministrazione, una parte introduce in prossimità dell’udienza nuovi elementi e argomenti rilevanti per la condotta, la colpa e l’imputabilità dell’amministrazione, il giudice può differire la trattazione e disporre specifici incombenti istruttori per assicurare il pieno contraddittorio e la completezza del quadro istruttorio.
- La mancata attivazione di un sistema di previdenza complementare previsto dalla legge può costituire oggetto di una domanda risarcitoria, nella quale devono essere esaminati, tra gli altri, la condotta omissiva, la colpa dell’amministrazione e l’imputabilità dell’eventuale stallo negoziale.
- Ai fini dell’accertamento della responsabilità risarcitoria per la mancata attivazione di un sistema negoziale o previdenziale, assume rilievo la ricostruzione del regime normativo della rappresentanza degli interessi applicabile nel periodo considerato, compresa l’eventuale riconduzione dell’organo rappresentativo all’amministrazione.
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