Cassazione Civile, Ordinanza n. 20668/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
La controversia
Un soggetto ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione di errori materiali contenuti in una ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, ma aveva poi erroneamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite anziché porle a carico dell'ente soccombente. È stato inoltre dedotto che la liquidazione delle spese fosse stata riportata con percentuale errata per le spese generali e che non fosse stata disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente ha chiesto la rettifica del dispositivo nei punti indicati.
La decisione
La Corte ha ritenuto che gli errori indicati fossero meri errori materiali, frutto di disattenzione, e quindi emendabili con il rimedio della correzione dell'errore materiale. Ha accolto il ricorso e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 11209/2025, stabilendo che la condanna alle spese gravasse sull'ente previdenziale e non sul ricorrente, che le spese generali fossero nella misura del 15% e che vi fosse distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto che la cancelleria effettuasse le annotazioni conseguenti e ha escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio della correzione è utilizzabile per emendare errori materiali contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Gli errori materiali contenuti nel dispositivo di una sentenza o ordinanza, quando dipendano da mera disattenzione e non richiedano una nuova valutazione del merito, possono essere corretti mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche la individuazione della parte tenuta al pagamento delle spese, la misura delle spese generali e l'omessa distrazione in favore del difensore antistatario, quando il testo del provvedimento presenti un evidente disallineamento tra motivazione e dispositivo.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è dovuta una autonoma regolazione delle spese del procedimento, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
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