Circolare numero 107 del 21-5-2001
Provvedimento della Banca d’Italia del 10 maggio 2001. Variazione del tasso di riferimento al 4,50% con decorrenza dal 15 maggio 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 15 maggio 2001, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 4,50% e che, per effetto della maggiorazione di 6 punti prevista dalla normativa, l’interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi passa al 10,50%. Il nuovo valore incide sia sulle rateazioni concesse sia sui differimenti dei termini di versamento, con applicazione dalla contribuzione di maggio 2001 per i differimenti. Vengono inoltre riepilogate le misure delle sanzioni civili, con i relativi parametri normativi e le diverse fattispecie di inadempienza, precisando che per le procedure concorsuali il riferimento al prime rate è sostituito dal tasso di riferimento del 4,50%.
Tasso ufficiale di riferimento al 4,50% dal 15 maggio 2001 e ricadute su interessi e sanzioni contributive
Tasso ufficiale di riferimento e riflessi su contributi e sanzioni
La circolare dà conto del provvedimento della Banca d’Italia del 10 maggio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2001, con il quale il tasso ufficiale di riferimento viene fissato al 4,50% con effetto dal 15 maggio 2001. Tale aggiornamento assume rilievo ai fini della determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interesse di differimento e di dilazione
Sulla base del nuovo tasso ufficiale di riferimento, l’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, viene determinato nella misura del 10,50% a decorrere dal 15 maggio 2001.
Il medesimo valore si riflette sugli interessi di dilazione applicabili alle rateazioni concesse dal 15 maggio 2001, che devono essere calcolati sulla base del nuovo tasso del 10,50% e inseriti nelle tabelle centrali a cura della Direzione. Nei casi in cui venga autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,50% si applica alla contribuzione relativa al mese di maggio 2001.
Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento
La circolare richiama anche l’effetto del nuovo tasso sulle sanzioni civili collegate alle inadempienze contributive, riepilogando i criteri applicabili ai sensi della legge n. 388/2000:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, la sanzione è pari al TUR (4,50%) maggiorato di 5,5 punti, quindi al 10,00% annuo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, o denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, la misura è pari al 30% annuo;
- per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116, a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’Istituto, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 10,00% annuo.
Procedure concorsuali e importo minimo della sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali richiamate nella parte prima, punto 3.1, della circolare n. 65/1997, il riferimento al "prime-rate" deve essere sostituito con il tasso di riferimento del 4,50%. Viene inoltre precisato che l’importo della sanzione ridotta, come indicato nel prospetto della circolare n. 65, non può in alcun caso essere inferiore al limite stabilito dalla legge, individuato negli interessi legali.
Rinvio a successiva circolare sul regime sanzionatorio
La circolare segnala infine che per una trattazione completa del regime sanzionatorio introdotto dalla legge finanziaria 388/2000 si rinvia a una successiva circolare di prossima emanazione.
Punti principali
Fissazione del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, con provvedimento del 10 maggio 2001 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2001, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,50% con decorrenza 15 maggio 2001, sulla base dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e della delibera BCE del 10 maggio 2001.
Interesse di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito dalla legge n. 402/1996, è pari al 10,50% dal 15 maggio 2001. Il medesimo tasso si applica agli interessi di dilazione sulle rateazioni concesse dal 15 maggio 2001, con aggiornamento delle tabelle centrali da parte della Direzione.
Applicazione ai differimenti di pagamento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2001.
Sanzioni civili per inadempienze contributive
La circolare riepiloga le nuove misure delle sanzioni civili introdotte dalla legge finanziaria 388/2000: per il ritardato pagamento delle inadempienze spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, la misura è il TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi 10,00% annuo; per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati oltre un anno dalla scadenza o denunciati entro l’anno e non pagati entro 30 giorni, la misura è il 30% annuo; per le ipotesi di cui al comma 10 dell’art. 116, ove il pagamento avvenga nei termini fissati dall’Istituto, la misura è il TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi 10,00% annuo.
Procedure concorsuali e sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali richiamate nella circolare n. 65/1997, il riferimento al prime-rate deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento pari al 4,50%. Viene inoltre ribadito che la sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato dalla legge, cioè agli interessi legali.
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