Sentenza del 09/05/2017 n. 1991 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Giurisdizione - Pignoramenti eseguiti presso terzi - Eccezione di mancata notifica degli atti impositivi - Impugnazione avanti la Commissione Tributaria - Difetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento del pignoramento mobiliare sostenendo, tra l'altro, di non aver ricevuto la notifica degli atti impositivi posti a fondamento dell'esecuzione forzata. La controversia è stata proposta davanti alla Commissione tributaria, ma riguardava direttamente un atto dell'esecuzione forzata.
La decisione
La Commissione tributaria è stata ritenuta priva di giurisdizione. La richiesta di annullamento del pignoramento, in quanto relativa a un atto esecutivo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Anche l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti impositivi prodromici non modifica tale conclusione: il giudice ordinario, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., può esaminare la questione e disapplicare il titolo esecutivo, ove ne ricorrano i presupposti.
Norme richiamate
Art. 617 del codice di procedura civile
Il riferimento riguarda l'opposizione agli atti esecutivi.
Le contestazioni relative alla regolarità formale degli atti dell'esecuzione forzata, compreso il pignoramento, devono essere proposte davanti al giudice ordinario. Quest'ultimo può disapplicare il titolo esecutivo se accerta vizi rilevanti, come l'assenza di una valida notificazione degli atti presupposti.
Massime di principio
- Quando si impugna direttamente un atto della riscossione o dell'esecuzione forzata, come un pignoramento, la controversia appartiene normalmente al giudice ordinario e non al giudice tributario.
- La contestazione della mancata notifica degli atti impositivi precedenti non determina automaticamente la giurisdizione tributaria se la domanda principale riguarda l'annullamento di un atto esecutivo.
- È necessario distinguere tra contestazioni sul tributo o sull'atto impositivo, generalmente devolute al giudice tributario, e contestazioni sulla regolarità dell'esecuzione, devolute al giudice ordinario.
- Prima di proporre il ricorso occorre individuare la natura dell'atto contestato e rispettare il rito e i termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi previsti dall'art. 617 c.p.c.
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