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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1649

Regolamento delegato (UE) 2016/1649 della Commissione, dell'8 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 1316/2013 fissando le priorità di finanziamento del trasporto da inserire nei programmi di lavoro del meccanismo per collegare l'Europa. Le priorità sono differenziate tra programmi pluriennali e annuali e coprono infrastrutture, interoperabilità, innovazione, sostenibilità, nodi logistici e strumenti finanziari. L'atto è adottato anche per garantire continuità giuridica dopo l'annullamento del precedente regolamento delegato n. 275/2014 da parte della Corte di giustizia.

Stabilisce le priorità di finanziamento del settore trasporti che devono essere riflesse nei programmi di lavoro pluriennali e annuali del meccanismo per collegare l'Europa (MCE).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle azioni ammissibili del settore trasporti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, da considerare nella programmazione pluriennale e annuale dell'MCE per l'intera durata del meccanismo. Riguarda, in particolare, i progetti di interesse comune e le altre azioni eleggibili nel settore trasporti, inclusi i progetti della rete centrale e globale, le azioni innovative, l'interoperabilità, i sistemi telematici e gli strumenti finanziari. Sono escluse dai programmi di lavoro le azioni di sostegno al programma di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), limitate alle spese di assistenza tecnica e amministrativa della Commissione per la gestione dell'MCE entro l'1% della dotazione finanziaria.

Priorità di finanziamento del trasporto per il meccanismo per collegare l'Europa

Il regolamento delegato (UE) 2016/1649 integra il regolamento (UE) n. 1316/2013, che disciplina il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), con l'obiettivo di fissare le priorità di finanziamento del settore trasporti da riflettere nei programmi di lavoro pluriennali e annuali. L'intervento si colloca nel quadro dei considerando del regolamento quadro e risponde anche all'esigenza di continuità normativa dopo l'annullamento del precedente regolamento delegato (UE) n. 275/2014 da parte della Corte di giustizia.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013, che le conferisce il potere di specificare, mediante atto delegato, le priorità di finanziamento del settore trasporti. Il regolamento si coordina inoltre con il regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per la rete transeuropea dei trasporti, poiché le priorità devono tener conto delle azioni ammissibili che contribuiscono ai progetti di interesse comune e delle azioni elencate nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento MCE.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda le azioni ammissibili del settore trasporti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, per tutta la durata del meccanismo per collegare l'Europa. La programmazione è distinta tra:

  • programmi di lavoro pluriennali, che coprono soprattutto i progetti di interesse comune dell'allegato I, parte I, del regolamento MCE;
  • programmi di lavoro annuali, che includono anche progetti ammissibili non inseriti in tale elenco.

Sono richiamate anche le regole sugli strumenti finanziari e sulle azioni di sostegno al programma, con la precisazione che le spese di assistenza tecnica e amministrativa della Commissione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), non rientrano nei programmi di lavoro e sono limitate all'1% della dotazione finanziaria.

Struttura delle priorità di finanziamento

L'allegato costituisce il contenuto operativo principale del regolamento e distingue le priorità per programmi pluriennali e annuali.

Programmi di lavoro pluriennali

Le priorità pluriennali sono articolate in tre grandi obiettivi:

  • realizzazione dei collegamenti mancanti, eliminazione delle strozzature e miglioramento dell'interoperabilità ferroviaria, con particolare attenzione alle tratte transfrontaliere; rientrano qui i progetti preliminarmente individuati per i corridoi della rete centrale e per le altre tratte della rete centrale, nonché l'interoperabilità ferroviaria e l'ERTMS;
  • sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti, preparati ai flussi futuri e orientati alla decarbonizzazione, mediante tecnologie innovative a basse emissioni e ad alta efficienza energetica, con attenzione anche alla sicurezza; vi rientrano le nuove tecnologie in tutti i modi di trasporto e le infrastrutture sicure e protette, comprese le aree di parcheggio sicure lungo la rete stradale centrale;
  • ottimizzazione dell'integrazione e interconnessione tra modi di trasporto e dell'interoperabilità dei servizi, mantenendo l'accessibilità alle infrastrutture; sono contemplati il cielo unico europeo/SESAR, i servizi d'informazione fluviale, i servizi ITS stradali, il sistema di informazione e gestione del traffico marittimo, le autostrade del mare, le infrastrutture nei nodi della rete centrale, inclusi i nodi urbani, e le piattaforme logistiche multimodali.

Programmi di lavoro annuali

Le priorità annuali riprendono gli obiettivi strategici del MCE, ma con un taglio più operativo e ampio rispetto a quelle pluriennali:

  • per il primo obiettivo, sono inclusi progetti per ferrovie, vie navigabili interne e strade della rete centrale, collegamenti con porti interni e marittimi e aeroporti, nonché sviluppo di porti; sono inoltre ammessi progetti per la rete globale e quelli destinati a collegare la rete TEN-T alle reti infrastrutturali dei paesi vicini, soprattutto sulle tratte transfrontaliere;
  • per il secondo obiettivo, sono incluse nuove tecnologie e innovazioni diverse da quelle previste dal programma pluriennale, i servizi di trasporto merci e le azioni per ridurre il rumore nel trasporto ferroviario merci, anche mediante adeguamento di rotabili esistenti;
  • per il terzo obiettivo, rientrano sistemi di applicazioni telematiche diversi da quelli previsti nel programma pluriennale, misure per migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità, infrastrutture nei nodi della rete centrale, inclusi i nodi urbani, e piattaforme logistiche multimodali;
  • è prevista inoltre una categoria specifica per gli strumenti finanziari dell'MCE, compresi il contributo agli strumenti finanziari definiti all'articolo 14 e nell'allegato, parte III, nonché le azioni di sostegno per strumenti finanziari innovativi.

Rapporti con il quadro finanziario dell'MCE

Il regolamento chiarisce la collocazione di alcune categorie di risorse nei programmi di lavoro. In particolare, le azioni di sostegno al programma di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che corrispondono alle spese di assistenza tecnica e amministrativa della Commissione, sono escluse dai programmi di lavoro. Diversamente, le azioni di sostegno che contribuiscono a progetti di interesse comune e quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono inserite nei programmi di lavoro con la relativa priorità. Tutte le risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), incluse quelle trasferite dal Fondo di coesione, sono invece coperte dagli stessi programmi di lavoro; per tali risorse trasferite sono previsti specifici inviti a presentare proposte ai sensi dell'articolo 11.

Entrata in vigore e effetti

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, secondo i considerando, è stato concepito per garantire una rapida sostituzione del regolamento delegato annullato e la continuità giuridica del quadro di finanziamento del settore trasporti nell'ambito del MCE.

Disposizioni principali

Oggetto e funzione dell'atto

L'articolo 1 stabilisce le priorità di finanziamento che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro pluriennali e annuali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013, per la durata del meccanismo per collegare l'Europa, con riferimento alle azioni ammissibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, come dettagliate nell'allegato.

Adozione in seguito all'annullamento del precedente atto

I considerando ricordano che il regolamento delegato (UE) n. 275/2014 è stato annullato dalla Corte di giustizia nella causa C-286/14, con mantenimento dei suoi effetti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi dalla sentenza del 17 marzo 2016, di un nuovo atto sostitutivo.

Criteri di selezione delle priorità nel settore trasporti

Le priorità tengono conto delle azioni ammissibili che contribuiscono a progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013 e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013; sono ulteriormente richiamate le specificazioni degli articoli 10 e 11, anche in relazione ai tassi massimi di finanziamento.

Programmi di lavoro pluriennali

L'allegato indica come priorità pluriennali: collegamenti mancanti, eliminazione delle strozzature, interoperabilità ferroviaria e miglioramento delle tratte transfrontaliere; sostenibilità ed efficienza dei trasporti con decarbonizzazione e sicurezza; integrazione e interconnessione dei modi di trasporto e accessibilità alle infrastrutture; azioni di sostegno al programma.

Programmi di lavoro annuali

L'allegato prevede priorità annuali per: eliminazione delle strozzature, interoperabilità ferroviaria e collegamenti mancanti anche verso paesi vicini; tecnologie innovative, servizi di trasporto merci e riduzione del rumore nel trasporto ferroviario di merci; sistemi telematici, accessibilità per le persone con disabilità, infrastrutture nei nodi della rete centrale e piattaforme logistiche multimodali; strumenti finanziari dell'MCE e azioni di sostegno per strumenti finanziari innovativi.

Esclusioni e trattamento delle risorse finanziarie

Le azioni di sostegno al programma di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), consistenti in spese di assistenza tecnica e amministrativa della Commissione e limitate all'1% della dotazione finanziaria, non sono coperte dai programmi di lavoro. Le azioni di sostegno al programma che contribuiscono a progetti di interesse comune e quelle dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono invece incluse nei programmi di lavoro. Tutte le risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), comprese quelle trasferite dal Fondo di coesione, sono coperte dagli stessi programmi di lavoro; le risorse trasferite dal Fondo di coesione sono oggetto di specifici inviti a presentare proposte ai sensi dell'articolo 11.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportifinanziamenti uereti transeuropeeinteroperabilitàstrumenti finanziari

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