Sentenza del 21/02/2019 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Fermo amministrativo - Procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati - Pagamento delle somme dovute entro trenta giorni - Non effettuato - Ulteriore comunicazione - Non necessaria - Strumentalità del bene immobile all'attività d'impresa o della professione - Non dimostrata - Legittimità della procedura - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la procedura di iscrizione del fermo amministrativo, sostenendo in sostanza che, dopo la comunicazione preventiva e il mancato pagamento, fosse necessaria un'ulteriore comunicazione prima dell'effettiva iscrizione del fermo. È stata inoltre prospettata la strumentalità del bene all'attività d'impresa o professionale, circostanza che avrebbe potuto impedire o condizionare l'applicazione del fermo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La procedura è stata ritenuta legittima perché l'Agente della Riscossione aveva notificato la comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, sarebbe stato eseguito il fermo senza ulteriori comunicazioni. Poiché il pagamento non è stato effettuato nel termine e il debitore non ha dimostrato tempestivamente che il bene fosse strumentale all'attività d'impresa o professionale, l'iscrizione del fermo è stata considerata validamente eseguita.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86
La procedura è avviata con la comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione.
La comunicazione preventiva è sufficiente ad avviare e completare la sequenza procedimentale, purché il debitore non paghi entro trenta giorni e non dimostri tempestivamente la strumentalità del bene all'attività d'impresa o professionale. Non è richiesta una seconda comunicazione prima dell'iscrizione del fermo.
Massime di principio
- Quando la comunicazione preventiva indica espressamente che il fermo sarà iscritto dopo trenta giorni di mancato pagamento, l'Agente della Riscossione non deve inviare un ulteriore avviso prima dell'iscrizione.
- Il termine di trenta giorni costituisce l'ultima occasione per pagare il debito o per dimostrare che il bene è strumentale all'attività d'impresa o professionale.
- La sola affermazione che il bene è utilizzato per lavoro non è sufficiente: il debitore deve fornire tempestivamente una prova concreta della sua strumentalità.
- In assenza di pagamento o di prova della strumentalità del bene, il fermo amministrativo può essere iscritto legittimamente sulla base della comunicazione preventiva.
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