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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23054 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la cartella esattoriale relativa alla Tarsu, sostenendo principalmente che il Comune avesse applicato erroneamente la tassa per le superfici, le tariffe e la qualificazione di alcune aree, comprese quelle destinate alla produzione dei rifiuti. Deduceva inoltre che l'accertamento fosse riferito ad annualità diverse da quelle considerate dalla precedente sentenza e contestava la condanna al pagamento delle spese in favore di Equitalia. La società lamentava anche l'assenza o l'insufficienza della dichiarazione e della motivazione degli atti impositivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, dichiarando inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha ritenuto non adeguatamente specificate le censure, perché la ricorrente non aveva trascritto né indicato correttamente gli atti e i documenti rilevanti, e ha rilevato che alcune contestazioni erano state introdotte per la prima volta in Cassazione. La Corte ha inoltre confermato l'efficacia del giudicato formatosi sulla precedente decisione relativa alle annualità 1995-1998: le misurazioni e la destinazione delle superfici accertate con il sopralluogo del 1999 potevano essere utilizzate anche per annualità successive, in assenza di prova di mutamenti sopravvenuti. È stata confermata anche la condanna alle spese in favore del terzo chiamato, poiché la chiamata era stata provocata dalla parte soccombente. La società è stata condannata a rimborsare al Comune le spese processuali, liquidate in 7.300 euro oltre accessori, nonché a versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    La mancata presentazione della denuncia Tarsu da parte del contribuente legittima l'ente impositore a procedere d'ufficio alla determinazione delle superfici tassabili.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71

    In assenza della dichiarazione del contribuente, il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio, anche mediante sopralluoghi e misurazioni dirette delle superfici.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68

    La determinazione della Tarsu deve basarsi sulla corretta individuazione delle categorie e delle superfici tassabili, secondo le tariffe applicabili; tuttavia, le contestazioni devono essere specificamente dedotte e documentate nei gradi di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    In Cassazione l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e risultante dalla sentenza o dagli atti processuali; non è sufficiente lamentare genericamente che il giudice non abbia esaminato una deduzione difensiva.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    Il ricorso per Cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, riportandone il contenuto rilevante e precisandone la collocazione nel fascicolo; la mancanza di tali indicazioni comporta l'inammissibilità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Quando il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • Se il contribuente non presenta la dichiarazione richiesta, il Comune può determinare d'ufficio la superficie imponibile mediante sopralluoghi e misurazioni dirette.
  • Un precedente giudicato sulla superficie e sulla destinazione degli immobili può estendere i propri effetti ad altre annualità dello stesso rapporto tributario, salvo che il contribuente dimostri modifiche successive dei locali o della loro utilizzazione.
  • Le contestazioni su superfici, tariffe, destinazione delle aree o motivazione dell'atto devono essere formulate già nei giudizi di merito e documentate con precisione; non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
  • Un ricorso per Cassazione deve riportare o individuare con precisione gli atti e i documenti essenziali, inclusa la cartella o l'avviso impugnato; la mancata specificità può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • La condanna alle spese del terzo chiamato può gravare sulla parte soccombente che ha reso necessaria la chiamata, in applicazione del principio di causalità.

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