Ordinanza n. 95/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle determinazioni del Comune di Messina n. 8905 del 7 ottobre 2025, n. 9139 del 14 ottobre 2025, n. 9140 in data 14 ottobre 2025 e n. 9219 in data 15 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni del Comune di Messina nn. 8905 del 7 ottobre 2025, 9139 e 9140 del 14 ottobre 2025, 9219 del 15 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le determinazioni del Comune di Messina chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda la prospettata esecuzione coattiva di uno sgombero. In camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha inoltre dichiarato l'intenzione di proporre querela di falso contro due verbali di accertamento richiamati nel ricorso, chiedendo al Tribunale l'autorizzazione; il Collegio ha rilevato che tale richiesta deve essere formulata dettagliatamente per iscritto, per consentire la delibazione incidentale sulla rilevanza dei documenti e sulla natura non manifestamente infondata, anziché meramente dilatoria, della querela.
La decisione
Il Collegio ha rigettato la domanda cautelare, confermando le valutazioni già espresse nel decreto cautelare n. 76 del 27 febbraio 2026. Ha ritenuto che, per procedere allo sgombero coattivo, sia necessario almeno un atto formale di avvio dell'esecuzione coattiva, recante il preavviso dell'esecuzione, la fissazione della data e delle modalità dello sgombero e l'indicazione dell'eventuale impiego della forza pubblica. Poiché tale atto non era stato ancora adottato dall'Amministrazione, la domanda cautelare non poteva essere accolta. Le spese della fase cautelare sono state eccezionalmente compensate in ragione della particolare materia. Il giudizio di merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 7 maggio 2026. Quanto alla querela di falso, il Tribunale non ha assunto una decisione autorizzativa, disponendo sostanzialmente che la richiesta sia proposta dettagliatamente per iscritto, così da permettere la necessaria delibazione incidentale.
Massime di principio
- L'esecuzione coattiva di uno sgombero non può essere intrapresa in assenza di un atto formale di avvio dell'esecuzione, contenente almeno il preavviso, la data e le modalità dello sgombero e l'eventuale indicazione dell'impiego della forza pubblica.
- La richiesta di autorizzazione a proporre querela di falso nel processo amministrativo deve essere formulata dettagliatamente per iscritto; il giudice deve svolgere una delibazione incidentale sulla rilevanza dei documenti e verificare che la querela non sia manifestamente infondata o meramente dilatoria.
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