Sentenza del 27/01/2016 n. 101 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento relativi a imposte, sanzioni e interessi sul reddito di attività industriali per gli anni 1985-1990, per un importo complessivo indicato in circa 233.935,93 euro. La riscossione era stata richiesta dall'Autorità fiscale tedesca nell'ambito dell'assistenza tra Stati prevista dalla direttiva 76/308/CE e dal d.lgs. 69/2003. Il motivo decisivo d'appello riguardava la violazione dell'art. 8 del d.lgs. 69/2003: la richiesta di recupero era stata presentata nel 2010, mentre il titolo esecutivo tedesco risultava formato nel 2000, quindi oltre il termine quinquennale previsto per prestare assistenza. Il contribuente ha inoltre contestato la documentazione prodotta dall'Agenzia, in parte non tradotta in lingua italiana.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, annullando la pretesa tributaria, il ruolo e la cartella di pagamento. Il Collegio ha ritenuto provato documentalmente che il titolo esecutivo fosse stato formato nel 2000 e che la richiesta di recupero fosse stata presentata nel 2010, oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 8 del d.lgs. 69/2003. Ha inoltre escluso dal giudizio la documentazione dell'Agenzia non tradotta in italiano. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della difficoltà interpretativa della materia.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69
L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere più oggetto di contestazione.
La norma impedisce all'autorità italiana di prestare assistenza per il recupero di un credito estero quando tra la formazione del titolo esecutivo e la richiesta di recupero siano trascorsi più di cinque anni, salvo il diverso criterio previsto per crediti o titoli ancora contestabili. Nel caso concreto, il termine è stato ritenuto superato perché il titolo era del 2000 e la richiesta del 2010.
Art. 6 della direttiva 76/308/CE
La disposizione costituisce la base sovranazionale della richiesta di assistenza dell'autorità fiscale tedesca per il recupero in Italia dei crediti tributari.
D.lgs. 9 aprile 2003, n. 69
Il decreto disciplina in Italia l'assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero di crediti tributari e costituisce il fondamento normativo dell'attività di riscossione contestata.
Massime di principio
- Nelle procedure di recupero transfrontaliero di tributi, occorre verificare il rispetto del termine massimo previsto dalla normativa sull'assistenza, calcolato di regola dalla data di formazione del titolo esecutivo alla data della richiesta di recupero.
- La data di formazione del titolo esecutivo e quella della richiesta di assistenza devono essere dimostrate con documenti ufficiali; se dagli atti emerge un intervallo superiore al termine legale, l'assistenza e gli atti nazionali di riscossione possono essere annullati.
- L'onere probatorio non può essere posto sul contribuente quando la documentazione ufficiale acquisita al processo dimostra direttamente le date rilevanti; il giudice deve valutarne il contenuto complessivo.
- La documentazione amministrativa prodotta in lingua straniera può essere inutilizzabile nel giudizio se non è accompagnata da una traduzione idonea nella lingua processuale, soprattutto quando serve a provare elementi decisivi.
- L'accertamento di una causa di esclusione dell'assistenza o di nullità della pretesa può rendere superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso, che vengono dichiarati assorbiti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta particolare complessità o difficoltà interpretative, anche se una parte risulta vittoriosa.
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