Ordinanza n. 8118/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza Tribunale di Frosinone n. 1214/2024, pubblicata in data 27/06/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 2015/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata attuazione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1214/2024 sul diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1214/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, resa nel giudizio avente a oggetto l'accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il TAR Lazio - Roma ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza è richiesta per sentenze passate in giudicato o provvedimenti equiparati del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone, la controversia è stata ritenuta appartenente alla competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina del TAR Lazio. È stato inoltre richiamato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale e la sezione staccata.
La decisione
Il TAR Lazio - Roma, Sez. III, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina. La decisione è fondata sulla competenza funzionale e territoriale inderogabile prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.a. per i giudizi di ottemperanza relativi a sentenze del giudice ordinario: è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio - Latina nel rispetto dei termini di cui all'art. 15, comma 4, c.p.a.; a tale giudice spetterà ogni ulteriore valutazione, comprese quelle sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Nei giudizi di ottemperanza relativi a sentenze passate in giudicato o provvedimenti equiparati del giudice ordinario, individua la competenza del TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
art. 47 c.p.a.
Rileva per la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la relativa sezione staccata.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Disciplina i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato nell'ordinanza declinatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
- La competenza individuata dall'art. 113, comma 2, c.p.a. per l'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario è territoriale inderogabile e integra un profilo di competenza funzionale ai fini del giudizio amministrativo.
- Quando il ricorso per ottemperanza è proposto presso la sede centrale di un TAR anziché presso la sezione staccata territorialmente competente, il giudice deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione competente, consentendo la riassunzione nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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