Sentenza del 19/01/2016 n. 241 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Solidarietà tra società di capitali e soci - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare automaticamente il raddoppio dei termini ordinari di accertamento nei confronti dei soci di una società di capitali, sulla base di un procedimento penale o di una condotta asseritamente penalmente rilevante riferibile alla società. I soci, in quanto soggetti distinti, terzi ed estranei alla condotta penale eventualmente commessa dalla società, contestavano l'estensione nei loro confronti del raddoppio dei termini. La presunzione derivante dalla ristretta base societaria, da sola, non integra una condotta penalmente rilevante né dimostra la partecipazione dei soci a un reato.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata disattesa. In assenza di responsabilità solidale dei soci per gli illeciti penali della società e di elementi concreti che dimostrino il coinvolgimento personale dei soci nella condotta penalmente rilevante, il raddoppio dei termini non può essere applicato automaticamente agli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti. La mera ristretta base societaria non è sufficiente a giustificare tale estensione.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini richiede un collegamento effettivo tra il contribuente destinatario dell'accertamento e una condotta penalmente rilevante. Non può essere applicato automaticamente a soggetti diversi dall'autore della condotta solo perché sono soci della società interessata.
Principio della separazione della responsabilità tra società di capitali e soci
La società di capitali costituisce un soggetto distinto dai suoi soci. In assenza di una specifica responsabilità personale o solidale prevista dalla legge e provata nel caso concreto, gli illeciti della società non possono essere automaticamente imputati ai soci.
Presunzione derivante dalla ristretta base societaria
La ristretta compagine sociale può costituire un elemento presuntivo nell'accertamento tributario, ma non dimostra da sola che i soci abbiano partecipato a una condotta penalmente rilevante e non giustifica automaticamente il raddoppio dei termini nei loro confronti.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento deve essere valutato con riferimento al singolo contribuente destinatario dell'atto e non può essere esteso automaticamente per il solo fatto che egli sia socio della società coinvolta.
- La responsabilità fiscale o penale della società non comporta, di per sé, la responsabilità personale dei soci di una società di capitali.
- La ristretta base societaria può sostenere una presunzione di distribuzione occulta di utili, ma non è sufficiente, da sola, a provare la partecipazione del socio a un reato.
- Per applicare termini di accertamento più lunghi nei confronti del socio occorrono elementi individualizzati che dimostrino una condotta penalmente rilevante a lui riferibile, oppure una specifica previsione di responsabilità solidale.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione deve motivare autonomamente l'estensione del raddoppio dei termini nei confronti del socio; il semplice richiamo alle violazioni della società non è sufficiente.
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