Cassazione Civile, Ordinanza n. 21373/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente esercente la professione di medico specialista presso centri organizzati da terzi, del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012-2015, che assumeva non dovuta per difetto di autonoma organizzazione, avendo una dotazione minima di beni strumentali e non sostenendo spese per lavoro dipendente. In primo grado era stato riconosciuto il diritto al rimborso; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva contestato, da un lato, la tempestività dell'istanza di rimborso, sostenendo che il termine decorresse dal versamento dell'imposta e non dalla dichiarazione integrativa, e, dall'altro, l'applicabilità retroattiva della disciplina sulla dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello, limitatamente alla somma già compensata, ma aveva comunque rigettato l'eccezione di tardività anche richiamando una autonoma ratio basata sull'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. In cassazione l'Agenzia ha articolato due motivi per violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, ma senza censurare la distinta ratio decidendi fondata sull'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal contribuente, ma ha accolto l'eccezione di giudicato sulla ratio decidendi non impugnata: la sentenza di merito era sorretta da una autonoma motivazione, non censurata in cassazione, secondo cui non era decorso il termine per la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, considerato dalla CTR a decorrere dalle dichiarazioni integrative ritenute valide dall'Ufficio. Poiché i motivi di ricorso investivano solo la decorrenza del termine ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e il rapporto con la dichiarazione integrativa ex art. 2 d.P.R. n. 322/1998, senza aggredire la ratio autonoma decisiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte; è stato inoltre precisato che, essendo l'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Il termine per il rimborso viene discusso come decorrenza dal versamento indebito, ma la Corte non entra nel merito perché la censura non investe una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
La disciplina della dichiarazione integrativa è richiamata nei motivi di ricorso; la Corte non si pronuncia sulla sua retroattività, perché il ricorso è inammissibile per omessa impugnazione di una ratio autonoma.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
La CTR lo ha utilizzato come autonoma ragione decisoria per ritenere non decorso il termine per la domanda di restituzione a far tempo dalle dichiarazioni integrative ritenute valide dall'Ufficio; questa ratio non è stata censurata in cassazione.
art. 369, comma 3, c.p.c.
L'eccezione di improcedibilità fondata sulla mancata istanza di trasmissione del fascicolo è ritenuta infondata, poiché la disposizione è stata abrogata dalla riforma Cartabia e non si applica al giudizio introdotto dopo il 1° gennaio 2023.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale evocata per veicolare i due motivi di violazione di legge in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Rinvia al termine per l'istanza di rimborso delle imposte indebitamente versate, oggetto del primo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes che sorreggono la statuizione.
- L'omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma determina il passaggio in giudicato di quella motivazione e preclude l'esame nel merito dei motivi che colpiscono solo argomentazioni ulteriori o concorrenti.
- In presenza di censure formulate come violazione di legge, è comunque necessario aggredire ogni autonoma base logica-giuridica della decisione di merito, altrimenti il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Le eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità devono indicare con precisione quali documenti o atti sarebbero stati omessi, non essendo sufficiente un rilievo generico.
- L'eccezione di improcedibilità fondata sull'art. 369, comma 3, c.p.c. non è proponibile nei giudizi di cassazione introdotti dopo l'abrogazione della disposizione per effetto della riforma Cartabia.
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