Circolare ADM n. 19/2026
Adempimento spontaneo: revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in sostituzione della precedente n. 16/2026, le modalità operative dell’adempimento spontaneo in dogana, distinguendo revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso. Vengono precisati i rapporti tra esimente sanzionatoria, riduzione della sanzione, pagamento dei diritti e degli interessi, nonché gli effetti nei casi di controllo prima dello svincolo, dopo lo svincolo, omessa dichiarazione, cumulo giuridico e ravvedimento parziale. Sono inoltre indicate le modalità di pagamento e di contabilizzazione, con specifici richiami al CDU, al DNC e al d.lgs. 472/1997.
adempimento spontaneo: revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso
Adempimento spontaneo: revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso
La circolare n. 19/2026 fornisce chiarimenti operativi sull’adempimento spontaneo in ambito doganale, sostituendo la circolare n. 16/2026. Il documento coordina la disciplina del Codice doganale dell’Unione, del DNC e del d.lgs. 472/1997, con particolare attenzione alla revisione della dichiarazione su istanza di parte, al ravvedimento operoso, alle ipotesi di esimente dalla sanzione e agli effetti penali previsti per specifiche violazioni doganali.
Quadro normativo e finalità della disciplina
La circolare si inserisce nel processo di rafforzamento della compliance volontaria e della collaborazione tra amministrazione e contribuente. Viene richiamata la riforma dell’assetto sanzionatorio e procedurale e si chiarisce che, in ambito doganale, l’adempimento spontaneo deve essere letto in modo coerente con il sistema unionale e nazionale, anche alla luce dell’estensione del ravvedimento operoso ai diritti doganali.
Modalità di pagamento di diritti doganali, interessi e sanzione
La circolare precisa che, in caso di adempimento spontaneo:
- i diritti doganali e gli interessi si pagano normalmente mediante liquidazione in dichiarazione e addebito su conto di debito;
- la sanzione non può essere pagata tramite conto di debito e deve essere versata con bonifico bancario.
Si evidenzia che la dichiarazione doganale è un documento digitale fiscalmente rilevante e che la sua presentazione è necessaria anche per riallineare il sistema informativo doganale. Il ravvedimento si considera perfezionato solo con l’accredito della sanzione sul conto dell’ufficio doganale competente.
Revisione della dichiarazione su istanza di parte
La revisione della dichiarazione è disciplinata dall’articolo 42 DNC e può essere attivata dall’ufficio o su istanza di parte. Dopo lo svincolo, l’istanza può essere presentata entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione da rettificare.
In tale ambito può operare l’esimente dalla sanzione prevista dall’articolo 96, comma 13, DNC, purché l’istanza sia presentata prima della formale conoscenza, da parte del dichiarante, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’avvio di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La circolare precisa però che la perdita dell’esimente non impedisce, di per sé, di presentare l’istanza di revisione prima della notifica dell’avviso di accertamento e di accedere, ove ancora possibile, al ravvedimento operoso.
Inoltre, se l’istanza di revisione è presentata entro 90 giorni dallo svincolo, il contribuente può beneficiare dell’esimente dal pagamento degli interessi sui maggiori diritti dovuti, anche se ha già avuto formale conoscenza di controlli o procedimenti.
Adempimento spontaneo prima dello svincolo
Prima dello svincolo, ai sensi dell’articolo 173 CDU, la rettifica della dichiarazione non può essere autorizzata dopo che la dogana abbia comunicato l’intenzione di visitare le merci o abbia già accertato l’inesattezza delle indicazioni dichiarative. Di conseguenza, la revisione su istanza di parte non è applicabile in questa fase.
Nell’accertamento in linea, l’adempimento spontaneo si realizza mediante accettazione delle risultanze del verbale di constatazione redatto dalla dogana al termine del controllo. In questo contesto:
- per le violazioni amministrative, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso per ridurre la sanzione;
- per le violazioni penali, può accedere all’estinzione del reato ex articolo 112, comma 1, DNC, ove ne ricorrano le condizioni, e, se la sanzione non è ancora stata determinata, anche al ravvedimento per la sua riduzione.
Il verbale di constatazione deve indicare nuova liquidazione e norma violata; il contribuente ha 30 giorni dalla consegna del verbale per l’esercizio del diritto al contraddittorio.
Adempimento spontaneo dopo lo svincolo
Dopo lo svincolo, se il contribuente non ha avuto formale conoscenza di controlli o procedimenti, può:
- per violazioni amministrative, presentare istanza di revisione con applicazione dell’esimente dalla sanzione;
- per violazioni penali, definire la posizione e, per la sanzione, utilizzare il ravvedimento operoso o, se ricorrono i presupposti, la causa di non punibilità ex articolo 112, comma 2, DNC.
Nel caso di revisione per violazioni amministrative, il pagamento dei maggiori diritti ed eventuali interessi può avvenire con liquidazione nella dichiarazione rettificativa oppure con bonifico bancario, comunicando l’adempimento all’ufficio. Per le violazioni penali di cui al comma 2 dell’articolo 112 DNC, il pagamento di tributo, interessi e sanzione deve essere effettuato con bonifico bancario e poi va attivata la revisione su istanza di parte; la data rilevante è quella dell’accredito sul conto del ricevitore, non quella di disposizione del bonifico.
Adempimento spontaneo dopo lo svincolo con formale conoscenza di controlli o procedimenti
La circolare chiarisce che la formale conoscenza di controlli o procedimenti penali fa venir meno l’esimente dell’articolo 96, comma 13, DNC, ma non esclude l’adempimento spontaneo né, fino alla notifica di avvisi di pagamento o atti di accertamento, l’accesso al ravvedimento operoso.
In questi casi:
- per le violazioni amministrative, la sanzione può essere ridotta mediante ravvedimento;
- per le violazioni penali, se ne ricorrono i presupposti, può operare l’estinzione del reato ex articolo 112, comma 1, DNC, con ravvedimento per la sola riduzione della sanzione se questa non è già stata determinata.
Per i reati di contrabbando punibili con la sola multa, l’estinzione del reato resta possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Regolarizzazione a posteriori per omessa dichiarazione
Nei casi di immissione in consumo di merce non unionale senza le prescritte formalità doganali, la regolarizzazione a posteriori richiede il versamento di tributi, interessi e sanzione mediante bonifico bancario sul conto del ricevitore, seguito dalla presentazione della dichiarazione doganale di regolarizzazione e dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento.
La circolare segnala inoltre che, per effetto del comma 2-ter dell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997, il ravvedimento ai fini della riduzione della sanzione non è più possibile se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni dalla data di immissione in consumo.
Revisione di più dichiarazioni doganali
Quando l’istanza di revisione o la revisione con ravvedimento riguarda più dichiarazioni omogenee per elemento da rivedere e motivazione, registrate presso più uffici, il contribuente può effettuare un unico versamento tramite bonifico bancario sul conto dell’ufficio competente per il territorio della sede legale.
L’ufficio che riceve il pagamento verifica l’adempimento spontaneo e comunica l’esito agli altri uffici interessati. Resta necessario che il contribuente presenti, dopo il pagamento, le rettifiche delle singole dichiarazioni per allineare i dati del sistema informativo doganale.
Cumulo giuridico e ravvedimento operoso
La circolare conferma che il ravvedimento operoso può applicarsi anche in presenza di sanzione determinata con cumulo giuridico, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 472/1997. In ambito doganale, tuttavia, il cumulo giuridico viene ricondotto soprattutto al concorso materiale di più violazioni della stessa norma, in particolare di più errate dichiarazioni ex articolo 79 DNC.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il ravvedimento è utilizzabile con applicazione del cumulo giuridico. La circolare precisa però che:
- il cumulo, ai fini del ravvedimento, è spendibile solo per violazioni della stessa disposizione commesse nello stesso periodo d’imposta;
- non è possibile cumulare in un unico calcolo violazioni di annualità diverse, che richiedono separati adempimenti;
- se invece l’ufficio irroga la sanzione, il cumulo giuridico si applica anche a violazioni riferite a dichiarazioni di annualità differenti.
Ai fini della riduzione della sanzione in ravvedimento, va considerata la data della prima violazione compresa nel cumulo.
Ravvedimento parziale, errori di imputazione e differenze minime
Se il contribuente versa un importo insufficiente, il ravvedimento non decade integralmente ma si perfeziona solo per la parte coperta dal pagamento. L’ufficio deve quindi attivare l’accertamento/riscossione per la quota residua di tributo non corrisposta.
La circolare ammette la possibilità di integrare successivamente la differenza, se persistono i presupposti di legge, ma in tal caso il nuovo ravvedimento potrebbe essere soggetto a una diversa misura di sanzioni e interessi.
Se il pagamento complessivo è pari o superiore al dovuto, il ravvedimento resta valido anche quando l’imputazione delle somme risulti errata o non comunicata. Le differenze minime su sanzione e/o interessi non devono essere trattate come comportamento non collaborativo: l’ufficio, in un’ottica di efficienza amministrativa, deve chiedere l’integrazione senza far decadere automaticamente il ravvedimento.
Interessi e contabilizzazione della sanzione
La circolare distingue il regime degli interessi in base alla natura del tributo:
- per i diritti doganali, qualificati come diritti di confine, gli interessi sono calcolati secondo l’articolo 114 CDU, quindi al tasso BCE aumentato di due punti percentuali, con codice tributo 158;
- per i diritti doganali diversi dai diritti di confine, si applica il tasso legale con maturazione giorno per giorno, con codice tributo 156.
Se il ravvedimento riguarda entrambe le categorie, gli interessi devono essere calcolati e liquidati separatamente.
Quanto alla sanzione, resta ferma la contabilizzazione tramite bolletta A22 e l’uso dei codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50% dell’importo, come già previsto dalla circolare 35/2025.
Punti principali
Chiarimento sul quadro normativo e sostituzione della circolare 16/2026
La Direzione Dogane richiama la revisione dell’assetto sanzionatorio e procedurale introdotto dalla riforma, chiarendo che la circolare attua e coordina la disciplina dell’adempimento spontaneo in ambito doganale. La presente circolare sostituisce la n. 16/2026 e ribadisce l’interazione tra disciplina unionale, normativa doganale nazionale e regole generali sul ravvedimento operoso.
Modalità di pagamento di diritti, interessi e sanzione
I diritti doganali e gli interessi sono pagabili, di regola, mediante liquidazione in dichiarazione e addebito su conto di debito; la sanzione va invece corrisposta con bonifico bancario. La circolare sottolinea che i conti di debito coprono solo diritti doganali e interessi, non le sanzioni, e precisa che il ravvedimento si perfeziona con l’accredito delle somme sul conto del ricevitore.
Revisione della dichiarazione su istanza di parte e esimente sanzionatoria
La revisione ex articolo 42 DNC è possibile dopo lo svincolo, entro tre anni dall’accettazione della dichiarazione. L’esimente dalla sanzione di cui all’articolo 96, comma 13, DNC opera solo se l’istanza è presentata prima della formale conoscenza di controlli o procedimenti penali; entro 90 giorni dallo svincolo può inoltre operare l’esimente dagli interessi sui maggiori diritti.
Adempimento spontaneo prima dello svincolo
Prima dello svincolo non è applicabile la revisione su istanza di parte, ma il contribuente può aderire alle risultanze del controllo in linea formalizzate nel verbale di constatazione. In caso di violazione amministrativa può applicarsi il ravvedimento operoso; in caso di violazione penale, ove ne ricorrano i presupposti, può operare l’estinzione del reato ex articolo 112, comma 1, DNC, con eventuale ravvedimento per la sola riduzione della sanzione se questa non è già stata determinata.
Adempimento spontaneo dopo lo svincolo
Dopo lo svincolo, in assenza di formale conoscenza di controlli o procedimenti, il contribuente può scegliere tra revisione su istanza di parte con esimente sanzionatoria, oppure ravvedimento operoso nei casi penali. Se invece vi è stata formale conoscenza di controlli o procedimenti, l’esimente ex articolo 96, comma 13, DNC viene meno, ma resta possibile l’adempimento spontaneo e, se non vi è ancora notifica di avvisi di pagamento o atti di accertamento, anche il ravvedimento.
Omessa dichiarazione, cumulo giuridico e ravvedimento parziale
Per le regolarizzazioni a posteriori di merci immesse in consumo senza formalità doganali, il contribuente deve versare tributi, interessi e sanzione e poi presentare la dichiarazione di regolarizzazione; il ravvedimento non è più possibile oltre 90 giorni in caso di ritardo nella dichiarazione. La circolare disciplina inoltre il cumulo giuridico per violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il ravvedimento parziale in caso di versamento insufficiente, e il trattamento di errori di imputazione o di minime differenze sui pagamenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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