Cassazione Penale, Sentenza n. 05154/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale; il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale non ha valutato concretamente i risultati positivi e il comportamento successivo al reato (art. 612-bis c.p.), omettendo di considerare la collocazione temporale dei reati, l'esistenza di una stabile attività lavorativa, l'assenza di recidiva dal dicembre 2021 e altri fattori favorevoli, limitandosi a richiamare un'ordinanza precedente e a formulazioni generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato la mancanza di una motivazione adeguata e specifica da parte del Tribunale di Sorveglianza, che ha deciso il diniego con rinvio a una precedente ordinanza senza esplicitare la gravità dei fatti, le condotte successive, la loro collocazione temporale e gli altri elementi di valutazione richiesti. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-ter c.p.p.
art. 678, comma 1-ter c.p.p.
Norma richiamata come base del giudizio di opposizione; la Corte ricorda che in sede di opposizione il Tribunale deve motivare adeguatamente la decisione sull'affidamento in prova
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Articola i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e difetto di motivazione); la Corte ha esaminato tali profili e li ha ritenuti fondati
art. 612-bis c.p.
Reato oggetto della condanna (stalking); considerato tra gli elementi da valutare nel giudizio prognostico ma la Corte ha censurato la mancata specificazione della gravità e della temporalità delle condotte
Principio giurisprudenziale (Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino)
Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003
Affermato il principio che la motivazione deve possedere requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; motivazione meramente apparente o strutturalmente insufficiente comporta l'annullamento
Giurisprudenza sul criterio valutativo (Sez. 1, 4/3/1999, Danieli; Sez. 1, 11/03/1997, Capiti; Sez. 1, 27/07/1992, n.2762)
citazioni giurisprudenziali
Ricorda i molteplici elementi che il Tribunale deve valutare per l'affidamento in prova (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare), e che la reiezione può fondarsi anche su informazioni negative degli organi di polizia se adeguatamente motivate
Massime di principio
- La decisione di concedere o negare l'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione prognostica articolata: reato, precedenti, pendenze processuali, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare, condotta post-reato e condizioni di vita attuali devono essere espressamente valutati.
- Il diniego fondato su richiami generici o su una mera citazione di provvedimenti precedenti è insufficiente: il giudice deve specificare fatti, modalità, tempi e gravità delle condotte rilevanti a supporto della propria valutazione negativa.
- Elementi positivi come l'assenza di nuove denunce per un lungo periodo, una stabile attività lavorativa, il ravvedimento e l'eventuale risarcimento alla parte offesa devono essere considerati e motivati, salvo che vi siano elementi concreti e dettagliati che giustifichino la loro non valorizzazione.
- Se le informazioni provenienti dagli organi di polizia o dai servizi sociali mostrano una 'negativa personalità' del richiedente, il Tribunale può respingere la domanda anche in assenza di altri elementi favorevoli, ma tali informazioni devono essere riportate e contestualizzate in modo specifico nella motivazione.
- La mancanza dei requisiti minimi di motivazione (coerenza, completezza, logicità) espone il provvedimento al rischio di annullamento in cassazione e al rinvio per nuovo esame.
- In presenza di motivazione carente, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, non l'automatica concessione dell'affidamento: il Tribunale di merito avrà l'occasione di integrare la motivazione e rivalutare gli elementi probatori.
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