Cassazione Civile, Ordinanza n. 06308/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a tributi, sanzioni e interessi per omesso versamento dell'IRAP 2011. In primo grado la CTP di Campobasso aveva accolto parzialmente il ricorso, escludendo le sanzioni per il ritardato/omesso pagamento. L'ufficio aveva appellato, ma la CTR del Molise aveva confermato la decisione. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'inconferenza delle difese della contribuente e alla mancata contestazione di alcune imposte; (2) violazione degli artt. 13, 5 e 6 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata la forza maggiore o comunque la non colpevolezza della società sulla base di difficoltà finanziarie e del mancato pagamento da parte di una pubblica amministrazione debitrice, circostanze che secondo l'Ufficio non erano idonee a superare la presunzione di colpa; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la contribuente non avrebbe provato le difficoltà finanziarie che avrebbero determinato la decadenza dalla rateizzazione dell'avviso bonario presupposto della cartella. La società contribuente non ha svolto difese in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo preliminare e assorbente. Ha affermato che la crisi di liquidità dovuta al reiterato inadempimento di una pubblica amministrazione debitrice non integra, di per sé, forza maggiore né causa di non punibilità in materia di sanzioni tributarie, poiché si tratta di evenienze prevedibili nell'attività d'impresa e affrontabili con adeguata gestione aziendale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative tributarie, la colpa si presume e la prova della sua assenza grava sul contribuente; la mera situazione di illiquidità o crisi aziendale non basta, occorrendo circostanze anormali ed estranee all'operatore e l'adozione di misure appropriate. Ha inoltre rilevato che la società, pur in tale situazione, aveva destinato somme al pagamento degli stipendi e a terzi, segno che avrebbe potuto orientare diversamente le risorse anche verso gli obblighi tributari. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare i fatti applicando i principi enunciati.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato insieme agli artt. 5 e 6 del medesimo decreto come norma invocata dall'Ufficio per contestare l'esimente e la non debenza delle sanzioni; la Corte non ne sviluppa una lettura autonoma ma lo inserisce nel quadro della disciplina sanzionatoria tributaria.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
La colpa del trasgressore si presume; per escludere la responsabilità sanzionatoria il contribuente deve provare l'assenza di colpa. La mera volontarietà della condotta non basta a fondare la sanzione, ma non occorre nemmeno la prova del dolo o della colpa da parte dell'Amministrazione.
art. 6 d.lgs. n. 472/1997
La causa di non punibilità per forza maggiore richiede circostanze anormali ed estranee all'operatore e l'adozione di misure appropriate per fronteggiarle; la semplice crisi di liquidità o illiquidità non integra automaticamente l'esimente.
art. 2697 c.c.
Il richiamo è funzionale a ribadire che l'onere di provare l'assenza di colpa e i presupposti dell'esimente grava sul contribuente.
art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel primo motivo per censurare l'omesso esame del motivo di appello e l'asserita inconferenza delle difese della contribuente rispetto all'atto impugnato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre il vizio di omessa pronuncia della sentenza di appello su uno dei motivi di gravame.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base del motivo di ricorso con cui è stata denunciata la violazione di legge in tema di sanzioni tributarie e onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base del motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Base del motivo che lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative tributarie, la responsabilità del contribuente non richiede la prova del dolo o della colpa da parte dell'Amministrazione, poiché la colpa si presume fino a prova contraria; spetta al contribuente dimostrare l'assenza di colpevolezza.
- La causa di non punibilità per forza maggiore opera solo quando l'evento sia imponderabile, estraneo all'operatore e tale da annullare la sua signoria sui propri comportamenti; non basta una generica crisi di liquidità o una difficoltà economica d'impresa.
- L'inadempimento reiterato di un ente pubblico debitore non integra automaticamente forza maggiore, essendo una circostanza prevedibile nell'ambito delle normali dinamiche imprenditoriali e, come tale, non idonea di per sé a escludere la sanzionabilità.
- Per invocare l'esimente della forza maggiore non è sufficiente allegare l'evento esterno: occorre anche dimostrare di avere adottato misure appropriate per prevenire o contenere le conseguenze dell'evento, senza dover sostenere sacrifici eccessivi.
- Quando la sentenza impugnata esclude le sanzioni sulla base di una crisi di liquidità non adeguatamente qualificata come forza maggiore, la decisione è censurabile per violazione della disciplina sanzionatoria tributaria e dei criteri di riparto dell'onere probatorio.
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