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Sentenza

Sentenza del 21/06/2019 n. 16688 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato la rettifica del valore dell'avviamento relativo alla cessione di due rami d'azienda operanti nella rete televisiva digitale. In particolare, hanno censurato l'utilizzo di dati sulla popolazione residente non disponibili alla data dell'atto, l'applicazione di una copertura potenziale della rete pari al 100% invece della copertura effettiva, la motivazione contraddittoria e fondata su elementi non contenuti nell'avviso di liquidazione, nonché la mancata analisi del valore economico delle frequenze cedute per abitante.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché le ricorrenti non avevano censurato tutte le autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento della decisione. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché dovesse essere considerata una copertura potenziale del 100% e, al contempo, confermata la copertura del 79% utilizzata dall'Ufficio, né aveva esaminato le contestazioni delle società. Ha accolto anche il settimo motivo, poiché la CTR non aveva analizzato il valore economico delle frequenze per singolo abitante, parametro rilevante del metodo analitico-patrimoniale complesso. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51

    Le disposizioni disciplinano la determinazione della base imponibile e i poteri dell'Amministrazione finanziaria nella rettifica del valore dei beni e dei diritti ai fini dell'imposta di registro. Il valore dell'avviamento deve essere determinato sulla base di elementi concretamente riferibili alla situazione esistente al momento del trasferimento.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i principali vizi deducibili con ricorso per cassazione: violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame o carenza della motivazione su fatti decisivi.

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di cause connesse quando il loro esame congiunto sia opportuno per ragioni di economia processuale.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda e vieta di fondare la decisione su questioni estranee all'oggetto del giudizio o non dedotte dalle parti.

  • Art. 101, comma 2, c.p.c.

    Garantisce il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione, imponendo al giudice di consentire alle parti di interloquire.

Massime di principio

  • Nella determinazione fiscale dell'avviamento devono essere utilizzati dati e parametri concretamente riferibili alla situazione esistente alla data del trasferimento, evitando di fondare la stima su condizioni meramente future o potenziali senza adeguata giustificazione.
  • Quando l'Amministrazione utilizza parametri tecnici o economici per rettificare il valore dichiarato, il giudice deve verificare e motivare puntualmente la correttezza di ciascun parametro decisivo, non potendo confermare la rettifica senza esaminare le contestazioni specifiche del contribuente.
  • Una motivazione è insufficiente quando afferma contemporaneamente che un determinato dato è solo presumibile o potenziale e che deve comunque essere utilizzato, senza spiegare il percorso logico e probatorio che conduce alla conclusione.
  • Se la stima dell'avviamento si basa su più parametri, il giudice deve esaminarli tutti, soprattutto quelli oggetto di contestazione analitica; l'omissione di un parametro decisivo può comportare la cassazione della sentenza.
  • Nel ricorso per cassazione occorre censurare tutte le autonome ragioni che sostengono la decisione impugnata: se anche una sola ratio decidendi non viene contestata, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Il giudice tributario non può confermare una rettifica fiscale introducendo autonomamente presupposti fattuali nuovi, diversi da quelli indicati nell'avviso di accertamento o di liquidazione, senza rispettare i limiti del processo e il contraddittorio.

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