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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 28663 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Importazione separata di componenti di prodotto successivamente assemblato - Imposta - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale di monitor a colori e schede TV importati separatamente e successivamente assemblati per realizzare televisori. L'Agenzia delle Dogane sosteneva che, essendo le importazioni avvenute in un breve lasso di tempo e nell'ambito di un unico contesto commerciale, i componenti dovessero essere tassati secondo la classificazione e l'aliquota previste per il prodotto finito. Contestava inoltre la decisione della CTR sulle sanzioni, poiché la contribuente aveva già definito agevolmente la controversia sanzionatoria mediante pagamento ridotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della P. S.p.A. Ha stabilito che l'importazione separata di componenti successivamente assemblati comporta l'applicazione del dazio previsto per il prodotto finito quando le importazioni siano collegate e inserite in un contesto commerciale unitario, anche se non contemporanee. È stata ritenuta irrilevante l'originaria intenzione dell'importatore. Quanto alle sanzioni, la definizione agevolata ha estinto la controversia e impediva alla società di rimetterne in discussione la debenza. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.600 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87, regole generali per la classificazione nella nomenclatura combinata, regole 2-a e 3-b

    La regola 2-a comprende anche l'oggetto incompleto o non finito quando presenta le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo; la regola 3-b individua la materia o l'oggetto che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.

    La classificazione deve considerare la funzione e il risultato finale del bene, non soltanto la capacità autonoma dei singoli componenti al momento dell'importazione. Un insieme di componenti destinato a realizzare un prodotto unitario può quindi essere classificato come il prodotto finito.

  • D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 5

    I pezzi di merci che, riuniti, costituiscono un determinato oggetto sono tassati come l'oggetto che sono destinati a formare quando siano presentati insieme allo sdoganamento.

    La nozione di presentazione insieme non richiede necessariamente la simultaneità materiale delle importazioni. È sufficiente che le operazioni, anche ravvicinate nel tempo, siano inserite in un contesto commerciale unitario e finalizzate alla realizzazione dello stesso prodotto.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, nella formulazione applicabile ratione temporis

    Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

    Il pagamento agevolato definisce la controversia relativa alla sanzione, ne impedisce la rimessione in discussione e determina l'estinzione dell'illecito sanzionatorio, oltre a impedire l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

  • Art. 360 c.p.c.

    La Corte ha esaminato le censure dell'Agenzia relative alla violazione di legge e all'insufficiente motivazione della sentenza impugnata, accogliendo principalmente la doglianza concernente la corretta classificazione doganale.

Massime di principio

  • Quando componenti distinti vengono importati in operazioni ravvicinate, collegate e riconducibili a un unico progetto commerciale, l'amministrazione può considerarli unitariamente e applicare il dazio previsto per il prodotto finito.
  • Non è decisiva la formale separazione delle bollette doganali né la diversa data di importazione: conta il collegamento oggettivo tra le operazioni e la destinazione dei componenti alla realizzazione di un bene unitario.
  • L'intenzione soggettiva dell'importatore non è determinante se i dati oggettivi dimostrano che i componenti sono stati effettivamente assemblati per ottenere un prodotto diverso o più completo.
  • La classificazione doganale deve privilegiare la funzione e il carattere essenziale del prodotto finale rispetto alla mera autonomia funzionale dei singoli pezzi.
  • La definizione agevolata delle sanzioni chiude la controversia sanzionatoria: dopo il pagamento, il contribuente non può normalmente contestare nuovamente la debenza delle sanzioni, anche se la controversia sui dazi resta distinta.

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