Sentenza n. 3686/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1111/2024, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1111/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Nel corso del giudizio il ricorrente ha riferito di avere ricevuto, il 17 febbraio 2026, l’accredito dell’importo dovuto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che non vi era più necessità di pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento confermava infatti la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Prevede l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e, nel caso concreto, ha costituito la base processuale del ricorso volto all’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nella sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, non essendo più necessario adottare ulteriori statuizioni sull’oggetto della controversia.
- L’adempimento intervenuto tardivamente nel corso del giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il tardivo adempimento conferma la fondatezza della pretesa azionata dal privato.
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