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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39256/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/04/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che in appello erano stati trattati, tra gli altri, la dedotta incapacità di intendere e di volere dell'imputato, la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. e la valutazione sulla sostituzione della pena con pene detentive brevi. In cassazione, però, i motivi sono stati ritenuti meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata; perciò sono stati giudicati non consentiti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi ripercorressero censure già vagliate e respinte dalla Corte di appello con argomentazioni corrette, senza alcuna specifica critica alle rationes decidendi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria: la Corte evidenzia che il giudice di merito aveva già valutato la completezza del compendio probatorio ai fini del diniego.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non imputabile a mera assenza di colpa, non segue la sanzione pecuniaria; nel caso concreto, invece, la Corte ritiene presente la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre doglianze già formulate in appello e già compiutamente esaminate e respinte con argomentazioni congrue dal giudice di merito, se il ricorrente non si confronta specificamente con tali rationes decidendi.
  • La censura in cassazione deve attaccare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle questioni di merito, senza confutazione delle ragioni poste a base della decisione, non è consentita.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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