Cassazione Penale, Ordinanza n. 39256/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/04/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che in appello erano stati trattati, tra gli altri, la dedotta incapacità di intendere e di volere dell'imputato, la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. e la valutazione sulla sostituzione della pena con pene detentive brevi. In cassazione, però, i motivi sono stati ritenuti meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata; perciò sono stati giudicati non consentiti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi ripercorressero censure già vagliate e respinte dalla Corte di appello con argomentazioni corrette, senza alcuna specifica critica alle rationes decidendi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
Richiamato con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria: la Corte evidenzia che il giudice di merito aveva già valutato la completezza del compendio probatorio ai fini del diniego.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non imputabile a mera assenza di colpa, non segue la sanzione pecuniaria; nel caso concreto, invece, la Corte ritiene presente la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre doglianze già formulate in appello e già compiutamente esaminate e respinte con argomentazioni congrue dal giudice di merito, se il ricorrente non si confronta specificamente con tali rationes decidendi.
- La censura in cassazione deve attaccare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle questioni di merito, senza confutazione delle ragioni poste a base della decisione, non è consentita.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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