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Sentenza

Sentenza del 11/01/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - CESSIONE DEL CREDITO DA SOCIETÀ POI FALLITA - DEBITI PER CARTELLE PREVIAMENTE NOTIFICATE - Mancata accettazione della cessione da parte dell'Agenzia - Compensazione opposta dall'Erario al Cessionario - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cessionaria sosteneva che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto la notifica della cessione del credito IVA, non potesse opporre in compensazione debiti tributari della società cedente, successivamente fallita. I debiti derivavano da cartelle di pagamento emesse per obbligazioni tributarie della cedente e notificate prima della comunicazione della cessione all’Agenzia. La questione riguardava quindi l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e la possibilità di opporre al cessionario le eccezioni e la compensazione opponibili al cedente.

La decisione

La compensazione è stata ritenuta legittima. Poiché l’Agenzia delle Entrate aveva ricevuto la notifica della cessione, ma non l’aveva accettata, essa poteva opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto far valere nei confronti della cedente, ai sensi dell’art. 1248, comma 2, c.c. Il rimborso del credito IVA è stato quindi correttamente effettuato al netto degli importi dovuti dalla società cedente in base alle cartelle già notificate prima della cessione.

Norme richiamate

  • Art. 1248, comma 2, codice civile

    Il debitore ceduto, che abbia accettato la cessione, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente; se non l'ha accettata, può opporre al cessionario la compensazione con i crediti verso il cedente anteriori alla cessione.

    La mancata accettazione della cessione consente al debitore ceduto di opporre al cessionario la compensazione relativa a crediti vantati verso il cedente e sorti anteriormente alla cessione. Nel caso concreto, la notifica delle cartelle prima della notifica della cessione ha consentito all’Erario di far valere tali debiti tributari nei confronti della cessionaria.

Massime di principio

  • La semplice notifica della cessione del credito al debitore ceduto non equivale alla sua accettazione e non impedisce, di per sé, l’opposizione delle compensazioni previste dall’art. 1248, comma 2, c.c.
  • Quando il debitore ceduto è l’Erario, i debiti tributari del cedente possono incidere sul rimborso del credito ceduto se erano già opponibili al cedente prima della cessione.
  • La cessione del credito non trasferisce al cessionario una posizione più favorevole di quella del cedente: il cessionario subisce le eccezioni e le compensazioni che il debitore avrebbe potuto far valere contro il cedente.
  • Per valutare la legittimità della compensazione occorre verificare soprattutto la sequenza temporale tra maturazione o formalizzazione del debito, notifica delle cartelle, notifica della cessione ed eventuale accettazione da parte dell’amministrazione.
  • In presenza di una cessione di crediti fiscali da parte di una società in crisi o poi fallita, è opportuno controllare preventivamente l’esistenza di debiti tributari già notificati, poiché tali debiti possono ridurre il valore effettivamente incassabile dal cessionario.

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