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Sentenza

Sentenza n. 4639/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 995/2025 depositata il 31.10.2025 dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 482/2025, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 e conseguentemente condanna il Ministero convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, mediante emissione della Carta Docente e accredito del beneficio economico di € 500 per ciascuno degli anni suddetti”.

Giustizia amministrativa202602485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto la Carta del docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, per € 500 per ciascun anno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 995/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, depositata il 31 ottobre 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La decisione aveva disapplicato l’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, riconoscendo il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 e condannando il Ministero ad accreditare € 500 per ciascun anno, oltre alle spese di lite. La sentenza è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 2 dicembre 2025, senza che seguisse l’esecuzione; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. È stata inoltre proposta domanda di penalità di mora, respinta dal TAR.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e non era stata eseguita, e che il ricorso era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto un compenso per il commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione. È stata respinta la domanda di penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    La parte ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata n. 995/2025, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro ha così statuito

    La domanda di ottemperanza è proposta davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    il ricorso è stato ritualmente notificato in data 6 luglio 2026, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;

    L’azione di ottemperanza per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta ritualmente proponibile dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    che il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi;

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può procedere all’esecuzione utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione il riconoscimento di un beneficio economico può essere accolta quando, dopo la notificazione del titolo, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare all’amministrazione un termine per eseguire integralmente il giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’intervento sostitutivo al persistente inadempimento e alla richiesta della parte interessata.
  • Per l’esecuzione del giudicato, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora non consegue automaticamente all’accoglimento dell’ottemperanza: la sua applicazione può essere negata, come avvenuto nel caso esaminato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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