Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11520/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia quale giudice di rinvio, deducendo un unico motivo relativo alla pretesa violazione del divieto di reformatio in peius nel nuovo calcolo della pena. Dal testo emerge che il giudice di rinvio, dopo annullamento disposto dalla Corte di cassazione, avrebbe rideterminato la sanzione applicando le attenuanti già riconosciute come prevalenti e riducendo la pena inflitta; il ricorso sosteneva che tale operazione fosse comunque illegittima per aggravamento della posizione dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di rinvio aveva correttamente rivisto il computo della pena, applicando le attenuanti ritenute prevalenti e diminuendo la pena già irrogata, senza violare il divieto di reformatio in peius. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice può rideterminare la pena in coerenza con i principi fissati dall'annullamento, purché non peggiori la posizione dell'imputato rispetto alla decisione impugnata.
  • Non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando la pena viene ricalcolata con applicazione delle attenuanti ritenute prevalenti e con riduzione del trattamento sanzionatorio complessivo.
  • Il ricorso è inammissibile quando il motivo dedotto è manifestamente infondato in quanto non coglie un effettivo aggravamento della pena o una indebita alterazione peggiorativa della decisione di rinvio.
  • L'inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.