Cassazione Civile, Ordinanza n. 03559/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare dichiarato risolto nei giudizi di merito, con condanna della società utilizzatrice al rilascio dell’immobile. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) ha contestato la validità della procura alle liti conferita dal soggetto che aveva rappresentato la società di leasing, deducendo difetto di potere sostanziale e processuale in capo all’amministratore delegato che aveva rilasciato la procura; (2) ha censurato la clausola di deroga alla competenza territoriale per asserita mancanza di specifica doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c., sostenendo che l’approvazione cumulativa con clausole non vessatorie non bastasse; (3) ha dedotto l’usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel leasing, lamentando l’erronea applicazione della normativa antiusura e la mancata declaratoria di non debenza degli interessi moratori, anche in relazione alla clausola di salvaguardia; (4) ha denunciato violazione delle regole sulla trasparenza bancaria e nullità delle clausole sugli interessi corrispettivi per indeterminatezza, sostenendo che il contratto fosse poco leggibile e che il tasso leasing non fosse determinabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sull’attestazione notarile, non specificamente censurata, circa il possesso dei poteri necessari da parte del soggetto conferente la procura. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la specifica approvazione della clausola vessatoria è stata reputata validamente prestata nonostante l’accorpamento con altre clausole, poiché il richiamo conteneva almeno una sommaria indicazione del contenuto. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha ribadito che, in tema di usura bancaria, interessi corrispettivi e moratori non si sommano materialmente, e che la verifica dell’usurarietà degli interessi di mora va compiuta secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, compresa l’integrazione della soglia con la maggiorazione del 2,1%; inoltre la clausola di salvaguardia è stata qualificata come obbligazione contrattuale della banca di non applicare mai interessi usurari, ma nel caso concreto il superamento della soglia è stato escluso dai giudici di merito e tale accertamento non è stato utilmente scalfito. Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva accertato la leggibilità del contratto e la determinabilità dell’obbligazione di pagamento mediante criteri oggettivi e dati tecnici, con conseguente esclusione della nullità per indeterminatezza e della violazione dell’art. 117 t.u.b. È stata inoltre disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente sul terzo e quarto motivo, perché formulata in modo non sufficientemente puntuale.
Norme richiamate
art. 75, comma 3, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la rappresentanza processuale della controparte, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata aggressione di una ratio autonoma.
art. 77 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 75 c.p.c. e 2381 c.c. per contestare il potere di rappresentanza sostanziale e processuale del soggetto che aveva conferito la procura alle liti.
art. 2381 c.c.
la Corte non ne ha accolto la lettura restrittiva prospettata dalla ricorrente; il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per altra ratio non censurata.
artt. 1341 e 1342 c.c.
la specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria è stata ritenuta sufficiente anche in presenza di richiamo cumulativo a clausole onerose e non onerose, purché il contenuto delle clausole sia almeno sommariamente indicato.
l. n. 108/1996
la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la verifica va compiuta secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, senza cumulo materiale con gli interessi corrispettivi.
art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000
richiamato in relazione alla disciplina antiusura e al calcolo del tasso soglia per gli interessi di mora.
art. 1815, comma 2, c.c.
in caso di accertata usurarietà, gli interessi pattuiti non sono dovuti nella misura usuraria; nel caso concreto, tuttavia, il superamento della soglia non è stato accertato.
art. 1419 c.c.
richiamato dalla ricorrente in connessione alla pretesa nullità parziale della clausola sugli interessi, ma la censura è stata respinta.
art. 1224, comma 1, c.c.
indicato come base per la debenza degli interessi nella misura lecita in luogo di quella usuraria, ove l’usura sia accertata.
art. 117 t.u.b.
la mancata indicazione del tasso leasing non comporta violazione se il tasso è determinabile per relationem mediante criteri prestabiliti e dati obiettivi.
art. 1346 c.c.
l’oggetto dell’obbligazione è valido se determinabile tramite elementi oggettivi e criteri tecnici sufficienti a escludere ogni incertezza o discrezionalità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di modifica che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte specificamente.
- La specifica approvazione per iscritto di una clausola vessatoria è valida anche se il richiamo comprende clausole eterogenee, purché non si esaurisca in un mero elenco numerico e sia accompagnato, almeno, da una sommaria indicazione del contenuto.
- In tema di usura bancaria, interessi corrispettivi e interessi moratori non vanno sommati materialmente; la verifica della soglia deve essere compiuta separatamente secondo i criteri normativi e giurisprudenziali applicabili alla mora.
- La clausola di salvaguardia antiusura opera come impegno contrattuale del finanziatore a non applicare interessi oltre il limite legale; in caso di contestazione, grava sul finanziatore l’onere di dimostrare il corretto adempimento di tale impegno.
- La mancata indicazione espressa di un parametro economico nel leasing non determina invalidità o violazione della trasparenza se l’obbligazione è comunque determinabile per relationem mediante dati oggettivi e criteri prestabiliti.
- Le censure nuove o non autosufficientemente documentate in cassazione sono inammissibili se non risulta dal ricorso dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
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