Regolamento (UE) 2022/2266
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione del 14 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione dispone la registrazione del nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» nel registro delle DOP e delle IGP, quale IGP per un prodotto a base di carne. La decisione consegue alla domanda presentata dalla Croazia e pubblicata in Gazzetta ufficiale, alla quale non è seguita alcuna dichiarazione di opposizione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» per un prodotto a base di carne.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» come indicazione geografica protetta (IGP), con efficacia per tutti gli Stati membri. Riguarda un prodotto della classe 1.2 dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene deroghe o esclusioni ulteriori, ma opera nel contesto della procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Registrazione dell’IGP «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione dispone l’iscrizione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e segue la procedura ordinaria di registrazione delle indicazioni geografiche.
Contesto procedurale
La domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché entro il termine di opposizione non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione del nome.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 stabilisce che il nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» è registrato come IGP. Il regolamento precisa inoltre che il nome identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia un prodotto a base di carne, includendo le categorie dei prodotti cotti, salati, affumicati e analoghi.
Effetti giuridici
La registrazione comporta la protezione del nome nell’ordinamento dell’Unione secondo il regime delle indicazioni geografiche protette. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Registrazione dell’IGP
L’articolo 1 registra il nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» come indicazione geografica protetta. Il nome identifica un prodotto della classe 1.2 «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
La registrazione avviene perché la domanda presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2228
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2229
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2230
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2231
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2237
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2253
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →