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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2266

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione del 14 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP)]

Normativa europea32022R2266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione dispone la registrazione del nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» nel registro delle DOP e delle IGP, quale IGP per un prodotto a base di carne. La decisione consegue alla domanda presentata dalla Croazia e pubblicata in Gazzetta ufficiale, alla quale non è seguita alcuna dichiarazione di opposizione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» per un prodotto a base di carne.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» come indicazione geografica protetta (IGP), con efficacia per tutti gli Stati membri. Riguarda un prodotto della classe 1.2 dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene deroghe o esclusioni ulteriori, ma opera nel contesto della procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione dell’IGP «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione dispone l’iscrizione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e segue la procedura ordinaria di registrazione delle indicazioni geografiche.

Contesto procedurale

La domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché entro il termine di opposizione non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione del nome.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» è registrato come IGP. Il regolamento precisa inoltre che il nome identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia un prodotto a base di carne, includendo le categorie dei prodotti cotti, salati, affumicati e analoghi.

Effetti giuridici

La registrazione comporta la protezione del nome nell’ordinamento dell’Unione secondo il regime delle indicazioni geografiche protette. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

L’articolo 1 registra il nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» come indicazione geografica protetta. Il nome identifica un prodotto della classe 1.2 «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione avviene perché la domanda presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentarietichettatura alimentaremercato interno

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