Sentenza n. 2078/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 57 anni di età e con 43 anni di servizio utile ai fini contributivi. Impugnava il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non riconosceva la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, introdotto dall'art. 21, comma 1, l. n. 232/1990. Deduceva violazione e falsa applicazione delle suddette disposizioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell'art. 36 Cost., chiedendo l'annullamento del prospetto e l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento, oltre interessi e rivalutazione.
La decisione
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente di passaggio in decisione senza discussione, perché non prevista dalle disposizioni processuali vigenti. Nel merito ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. Ha inoltre valorizzato l'art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che mantiene espressamente applicabile l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto delle Forze di polizia a ordinamento militare. Ha quindi annullato le determinazioni impugnate e dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. l. n. 472/1987
La disposizione costituisce la base normativa per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio del personale delle Forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Ha introdotto l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 nel quadro normativo applicabile al beneficio dei sei scatti stipendiali.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
L'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 dispone l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503.
La norma opera ai fini della determinazione della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine servizio quanto all'attribuzione dei sei scatti.
art. 1911, comma 3, cod. ord. mil.
continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Per le Forze di polizia a ordinamento militare la disposizione conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 36 Cost.
La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione della disciplina legislativa dei sei scatti.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 può rilevare nel calcolo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto degli appartenenti alle Forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, anche quando il collocamento a riposo avvenga a domanda, purché ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all'incremento della base pensionabile, disciplina il calcolo della pensione e non esclude né modifica l'applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al trattamento di fine servizio.
- L'art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma, per le Forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto; pertanto l'amministrazione previdenziale deve includere i sei scatti nel ricalcolo del trattamento quando ne ricorrano i presupposti.
- Quando il giudice annulla la liquidazione del trattamento di fine servizio e accerta il diritto alla riliquidazione, il beneficiario ha diritto anche agli interessi e alla rivalutazione sulle somme dovute fino all'effettivo soddisfo, nei termini riconosciuti dalla pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →