Sentenza del 17/07/2018 n. 18934 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Redditi di impresa - Contabilità inattendibile - Ricorso all'accertamento induttivo - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia relativa all'accertamento per IRPEF e IVA dell'anno 2003. Contestava, in particolare, il riconoscimento della deducibilità dei costi di gestione di una sede a Bari, sostenendo che il contratto di comodato non avesse data certa e che la dichiarazione di variazione IVA retroattiva non fosse sufficiente a provare l'effettivo utilizzo dei locali. I contribuenti, con ricorso incidentale, contestavano invece la scelta dell'accertamento analitico anziché induttivo, il recupero a tassazione di una nota di credito di 300.000 euro e ulteriori riprese relative a ricavi e costi aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo motivo dell'Agenzia e i primi due motivi incidentali dei contribuenti. Ha però accolto il secondo motivo dell'Agenzia, rilevando che il giudice d'appello aveva attribuito al contratto di comodato e alla dichiarazione IVA un'efficacia probatoria non adeguatamente giustificata, senza valutare correttamente la necessità della data certa e l'intero quadro probatorio. Ha inoltre accolto il terzo e il quarto motivo incidentale dei contribuenti, censurando la motivazione carente sulla nota di credito di 300.000 euro e sulle ulteriori riprese fiscali. La sentenza è stata cassata nei punti accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2
La ricorrenza dei presupposti per l'accertamento induttivo [...] non comporta l'obbligo dell'ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà.
L'Amministrazione finanziaria può scegliere l'accertamento analitico anche quando la contabilità sia complessivamente inattendibile e sussistano i presupposti per l'accertamento induttivo. Il contribuente può contestare la scelta solo se dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
La deducibilità dei costi richiede che siano dimostrati e collegati all'attività d'impresa; la prova deve essere valutata sulla base di elementi documentali idonei e attendibili.
Codice civile, art. 2697
Chi intende far valere la deducibilità di un costo deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa l'effettività e l'inerenza del costo.
Codice civile, art. 2704
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.
Un contratto di comodato non registrato è opponibile all'Amministrazione finanziaria solo se la sua data certa o l'anteriorità della formazione risultano da elementi legalmente idonei o da fatti equivalenti.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni effettivamente devolute; nel caso concreto, la CTR non ha violato tale principio perché i contribuenti avevano contestato anche il disconoscimento dei costi della sede barese.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
La produzione in appello dei bilanci della società comodante doveva essere considerata nel quadro probatorio complessivo, ai fini della verifica dell'effettivo utilizzo dei locali e della data del comodato.
Massime di principio
- La presenza di irregolarità o lacune contabili non obbliga automaticamente l'Amministrazione a utilizzare l'accertamento induttivo: essa può procedere analiticamente sui singoli ricavi e costi, purché l'avviso sia specifico e motivato.
- La scelta del metodo di accertamento è contestabile solo quando determini un concreto pregiudizio per la difesa del contribuente, non per il solo fatto che sarebbe stato astrattamente possibile un metodo diverso.
- Per dedurre costi relativi a immobili utilizzati nell'attività d'impresa occorre dimostrare effettività, inerenza e riferibilità temporale del loro utilizzo; un contratto non registrato deve avere data certa opponibile al Fisco.
- Una dichiarazione presentata tardivamente e con decorrenza retroattiva non prova, da sola, l'utilizzo dell'immobile nel periodo precedente alla presentazione.
- Il giudice deve esaminare e motivare concretamente le prove e le contestazioni decisive: formule generiche come "ripresa opportunamente evidenziata" non sono sufficienti.
- Quando il giudice di merito omette di valutare documenti potenzialmente decisivi, come bonifici, bilanci o documentazione sull'inerenza dei costi, la sentenza può essere cassata con rinvio per una nuova valutazione complessiva.
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