Sentenza n. 2095/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Ramacca che aveva respinto la diffida relativa all’istanza di aggiornamento e riclassificazione del PAI, negando qualsiasi obbligo comunale di provvedere e indicando la competenza esclusiva dell’Autorità di bacino
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato al Ministero dell’ambiente un’istanza di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Sigonella”, localizzato nei Comuni di Belpasso e Ramacca. Aveva inoltre presentato al Comune di Ramacca un’istanza, corredata da studio, volta all’aggiornamento e alla riclassificazione del PAI e delle relative mappe di pericolosità, chiedendo il passaggio delle aree interessate da una classificazione P3 a classificazioni P1-P2. A seguito dell’inerzia comunale, la società aveva notificato una diffida, alla quale il Comune aveva risposto negando di avere competenza decisoria, sostenendo che l’art. 7 delle Norme di attuazione del PAI non configurasse un procedimento obbligatorio, non prevedesse termini perentori né imponesse al Comune alcun obbligo di parere o trasmissione. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che dall’art. 7 del Capitolo 11 delle Norme di attuazione del PAI discendesse l’obbligo del Comune di attivare il procedimento e svolgere l’attività istruttoria di propria competenza. In subordine, ha sostenuto che il Comune avrebbe comunque dovuto trasmettere l’istanza all’Autorità di bacino, indicata come competente per la decisione finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha distinto la competenza dell’Autorità di bacino ad adottare la determinazione definitiva sull’aggiornamento del PAI dall’obbligo procedimentale del Comune. L’art. 7 delle Norme di attuazione prevede che le proposte dei privati siano presentate per il tramite del Comune e che quest’ultimo esprima un parere per gli aspetti di propria competenza. Secondo il TAR, tale previsione impone al Comune un autonomo obbligo di avviare e completare il segmento procedimentale di propria competenza, pur non attribuendogli il potere di adottare la decisione finale né trasformando il procedimento in un’attività vincolata. L’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 comporta infatti, quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, non solo il dovere di concluderlo, ma anche quello logicamente preliminare di avviarlo e proseguirlo. Il rifiuto del Comune di attivare il procedimento aveva quindi determinato un arresto procedimentale illegittimo. Il Comune è stato ordinato a completare il segmento di propria competenza nei termini dell’art. 2 della l. n. 241/1990, restando riservate alle amministrazioni competenti le valutazioni tecnico-discrezionali e la determinazione finale sull’aggiornamento del PAI. Il primo motivo è stato accolto; il motivo subordinato è stato assorbito. La nota impugnata è stata annullata in parte qua. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, Capitolo 11, Norme di attuazione della Relazione generale del PAI
“Le proposte promosse da privati sono presentate per il tramite del Comune, che su di esse esprime un parere per gli aspetti di sua competenza”
La disposizione configura un obbligo procedimentale autonomo del Comune di avviare e completare il segmento di procedimento di propria competenza, senza attribuirgli la competenza a decidere in via definitiva sull’aggiornamento del PAI.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”
Il dovere di concludere il procedimento comprende, in via logicamente pregiudiziale, anche il dovere di avviarlo e proseguirlo quando l’istanza privata attivi un segmento procedimentale obbligatorio.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base dell’istanza di VIA presentata dalla società per l’impianto agrivoltaico; non costituisce la disciplina decisiva della controversia.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una disciplina di settore stabilisce che le proposte dei privati debbano essere presentate per il tramite di un Comune e che quest’ultimo esprima un parere per gli aspetti di propria competenza, il Comune è titolare di un autonomo obbligo procedimentale di avviare e completare il segmento di procedimento ad esso assegnato.
- L’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2, comma 1, l. 241/1990 comprende non solo l’adozione del provvedimento conclusivo, ma anche l’avvio e la prosecuzione del procedimento quando l’istanza privata attivi obbligatoriamente un segmento procedimentale.
- La natura discrezionale o non vincolata della decisione finale non esclude l’obbligo dell’amministrazione di avviare e istruire il procedimento quando una norma le attribuisca specifici compiti procedimentali preliminari.
- L’amministrazione priva della competenza a decidere in via definitiva non può negare l’avvio del procedimento quando la disciplina le imponga di ricevere la proposta, svolgere gli adempimenti di propria competenza ed esprimere il relativo parere; la decisione finale resta riservata all’autorità competente.
- L’omessa attivazione del segmento procedimentale comunale, quando impedisca l’ulteriore svolgimento del procedimento e non sia superabile mediante i meccanismi previsti per altri pareri o inerzie endoprocedimentali, legittima l’annullamento del diniego e l’ordine di completare gli adempimenti di competenza entro il termine previsto dall’art. 2 l. 241/1990.
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