Sentenza n. 15156/2026 - Roma, Sezione 3B
per la condanna al risarcimento del danno a fronte della sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 2895/23 che ha dichiarato illegittimi gli atti adottati dall'amministrazione comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta del Comune e degli enti coinvolti, già dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2895 del 22 marzo 2023, consistente nell’adozione di provvedimenti che avevano inibito l’attività nella ex cava: ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 31/2016, sospensione dell’iscrizione nel registro provinciale delle procedure semplificate e dell’autorizzazione alle emissioni, sospensione dell’AUA e ordinanza n. 44/2016 di sospensione dei lavori e divieto di ogni attività sul sito.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di una ex cava regolarmente autorizzata nel Comune di Soriano nel Cimino, ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dagli atti inibitori dell’attività, la cui illegittimità era stata accertata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2895 del 22 marzo 2023. La controversia risarcitoria riguardava l’ordinanza sindacale n. 31/2016, fondata sull’asserito superamento della soglia di molestia olfattiva e sull’esistenza di un’emergenza sanitaria e di igiene pubblica, nonché i successivi atti di sospensione delle autorizzazioni e dell’iscrizione nel registro provinciale e l’ordinanza n. 44/2016. Il Comune ha chiesto il rigetto, richiamando il precedente giudizio di primo grado, nel quale il TAR aveva ritenuto legittimi i provvedimenti principali sulla base delle molestie olfattive e del rischio connesso ai fanghi di cartiera, e aveva accolto solo la censura relativa alla sospensione dei lavori di manutenzione. Il TAR, nella presente causa, ha esaminato la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, concentrandosi sull’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione e sulla prova del danno e del nesso causale nei diversi periodi.
La decisione
Il ricorso risarcitorio è stato respinto perché manifestamente infondato: il TAR ha ritenuto non integrato l’elemento soggettivo della colpa, intesa come imputabilità dell’illegittimità a una condotta non diligente ed evitabile secondo il criterio dell’esigibilità. L’oscillazione tra la decisione del TAR di primo grado, che aveva ritenuto utilizzabile il potere sindacale anche per tutelare il benessere fisico, mentale e sociale, e la successiva riforma del Consiglio di Stato, che aveva circoscritto l’emergenza sanitaria a situazioni di concreto pericolo per la salute fisica, dimostrava l’esistenza di un ampio e non univoco margine interpretativo, idoneo a escludere l’imputabilità soggettiva dell’illegittimità. Il TAR ha aggiunto che i danni del periodo anteriore alla sentenza del Consiglio di Stato non erano imputabili al Comune, poiché il giudice di primo grado aveva negato la tutela cautelare e poi respinto nel merito il ricorso; quelli maturati durante l’appello non erano imputabili all’amministrazione anche perché la società non aveva chiesto la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, omettendo una condotta esigibile volta a evitare o ridurre il danno; per il periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato mancava la prova che il danno fosse proseguito nonostante la cessazione degli effetti giuridici degli atti. Le spese sono state compensate in ragione delle modalità concrete della vicenda e della risalenza della lite.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
La suddetta situazione di pericolo alla salute così intesa, connessa allo svolgimento da parte della ricorrente della sua attività di recupero nella ex cava, con riempimento della stessa tramite rifiuti, appare, così idonea, nella sua gravità ed attualità, ad integrare tutte le condizioni richieste dagli artt. 50 e 54 d.lgs. n.267/2000 per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente.
Nel precedente giudizio di primo grado, la situazione di molestia olfattiva e il pregiudizio al benessere della popolazione erano stati considerati idonei a integrare i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti. La presente sentenza richiama tale contrasto interpretativo per escludere la colpa, non per riaffermare l’ampiezza di quei presupposti.
art. 214 d.lgs. 152/2006
l’art. 214 del medesimo decreto stabilisce, in ogni caso, la regola per cui deve sempre essere garantito che i tipi e le quantità di rifiuti e i procedimenti ed i metodi di smaltimento e di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente.
Il precedente giudizio di primo grado ha richiamato la disposizione per affermare che, anche nell’ambito delle procedure semplificate, le attività di recupero devono svolgersi senza pericolo per la salute umana o pregiudizio ambientale. La sentenza risarcitoria non fonda su tale norma la propria decisione.
art. 74 c.p.a.
Visto l’art. 74 c.p.a, secondo il quale “nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
La manifesta infondatezza consente di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata e con motivazione sintetica, riferita al punto di fatto o di diritto risolutivo.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina da solo il diritto al risarcimento: occorre anche che l’illegittimità sia imputabile a una condotta colposa dell’amministrazione, evitabile secondo il criterio dell’esigibilità.
- L’esistenza di un contrasto interpretativo significativo, manifestatosi anche tra giudici di primo e secondo grado sull’estensione di un potere amministrativo, può escludere l’imputabilità soggettiva dell’illegittimità e quindi la colpa dell’amministrazione ai fini risarcitori.
- Ai fini del risarcimento, il danneggiato deve adottare le condotte esigibili idonee a evitare o ridurre il danno; l’omessa richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado può rilevare contro l’imputabilità all’amministrazione dei danni maturati durante il giudizio d’appello.
- La domanda risarcitoria richiede prova del danno e del nesso causale nei periodi successivi alla cessazione degli effetti giuridici dei provvedimenti illegittimi.
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