Ordinanza n. 13155/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di diniego della cittadinanza italiana del Ministero dell’interno, notificato in data 01.10.2024 -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, notificato il 1° ottobre 2024, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha depositato una relazione riservata dei servizi segreti in adempimento agli incombenti istruttori disposti con una precedente ordinanza collegiale. La parte ricorrente ha potuto visionare in camera di consiglio la documentazione depositata.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né si è pronunciato sulla legittimità del diniego di cittadinanza. Preso atto dell'avvenuto deposito della relazione riservata e della possibilità per il ricorrente di visionare la documentazione, ha rinviato la trattazione del merito a un'udienza pubblica, da fissarsi con separato decreto, tenendo conto dell'ordine cronologico e di eventuali motivate esigenze di urgenza rappresentate mediante istanza di prelievo conforme ai criteri richiamati dall'art. 8 dell'Allegato 1 al c.p.a. Ha disposto inoltre gli adempimenti di segreteria e l'oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 8 Allegato 1 c.p.a.
tenendo conto dell'ordine cronologico e di eventuali motivi di urgenza rappresentati con istanza di prelievo motivata nel rispetto dei criteri di cui all’art. 8 ALL.1 CPA
La fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito deve considerare l'ordine cronologico, salvo motivate esigenze di urgenza rappresentate mediante istanza di prelievo conforme ai criteri applicabili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale ulteriore base per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio di annullamento, il giudice abbia disposto incombenti istruttori e l'amministrazione vi abbia adempiuto depositando documentazione riservata, la presa d'atto del deposito e della possibilità di esame da parte del ricorrente non definisce il merito della controversia: la causa deve essere rinviata alla successiva udienza pubblica per la trattazione di merito.
- La fissazione dell'udienza pubblica di merito può essere effettuata con separato decreto, secondo l'ordine cronologico delle cause e tenendo conto di eventuali motivate esigenze di urgenza dedotte mediante istanza di prelievo conforme ai criteri processuali applicabili.
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