Sentenza n. 16260/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 12 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo di accertare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero sulla domanda n. 43420 del 12 aprile 2025, diretta al riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha dedotto che il termine procedimentale di 120 giorni, ricavato dal combinato disposto della l. 241/1990 e dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007, era decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza pronuncia siano presupposti sufficienti per configurare l’obbligo di provvedere. Il Ministero è l’autorità competente al riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 206/2007, come ridenominato in seguito alla riorganizzazione ministeriale. Il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’istanza del 12 aprile 2025, il Ministero non aveva adottato il provvedimento finale e che il termine complessivo, fino a quattro mesi ove occorrano integrazioni documentali, era comunque scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, provvederà il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, quale commissario ad acta, entro i successivi 90 giorni e con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato a pagare € 500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Le disposizioni consentono di chiedere l’accertamento del silenzio-inadempimento e l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 12 aprile 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007
La presentazione dell’istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell’amministrazione integrano i presupposti dell’obbligo di provvedere; il termine generale di trenta giorni è comunque superato dal termine specifico applicabile.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro UE, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto nella denominazione al ministero indicato dalla norma.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Il procedimento prevede la verifica della completezza documentale entro trenta giorni e la decisione sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; se sono richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
La disposizione ha attribuito al Ministero la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, corrispondente all’autorità competente già individuata per il procedimento di riconoscimento.
Massime di principio
- Nel giudizio sul silenzio-inadempimento, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sussiste quando sia stata presentata una formale istanza e sia scaduto il termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali di docenti conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, il termine per concludere è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; la verifica della completezza deve avvenire entro trenta giorni e, in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →