Sentenza del 30/10/2018 n. 7529 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Concessione d'uso di infrastrutture idriche - Comune - Gestore servizio idrico - Rimborso di passività pregresse - Imponibilità delle operazioni - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'imponibilità ai fini IVA delle operazioni intercorse tra il Comune e il gestore. La concessione d'uso delle infrastrutture non è stata considerata un'operazione commerciale imponibile, in quanto trova la propria fonte nell'obbligo legislativo e non nella volontà contrattuale delle parti. Il rimborso di passività pregresse è stato ricondotto al medesimo contesto, senza riconoscimento di un'operazione imponibile IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA delle operazioni tra il Comune proprietario delle infrastrutture idriche e il gestore del servizio idrico, relative alla concessione d'uso delle infrastrutture e al rimborso di passività pregresse. È stato sostenuto che tali operazioni non derivassero da una libera negoziazione tra le parti, poiché la concessione d'uso era imposta dalla legge nell'ambito dell'organizzazione del servizio idrico.
Norme richiamate
Codice civile, articolo 1467
La norma è richiamata tra i riferimenti, ma dal testo disponibile non emerge quale specifica applicazione ne sia stata fatta nella decisione.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 153
La disposizione costituisce il riferimento normativo per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico e sostiene la natura legislativamente imposta della concessione d'uso delle infrastrutture.
Massime di principio
- Quando un ente pubblico concede l'uso di beni o infrastrutture al gestore di un servizio pubblico in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, l'operazione può non costituire una prestazione commerciale imponibile IVA, soprattutto se manca una libera autonomia negoziale.
- Per stabilire l'imponibilità IVA non è sufficiente che esista un trasferimento di denaro: occorre verificare se vi sia un rapporto sinallagmatico, cioè una prestazione resa in cambio di un corrispettivo.
- I rimborsi di costi o passività pregresse devono essere esaminati in base alla loro funzione sostanziale: se non remunerano una specifica prestazione economica, possono non essere soggetti a IVA.
- La natura pubblicistica del rapporto non esclude automaticamente l'IVA, ma costituisce un elemento rilevante insieme all'assenza di libera negoziazione, all'obbligatorietà legale dell'operazione e alla mancanza di finalità commerciali autonome.
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