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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05944/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un debito garantito da fideiussione sorto nel 2013 in capo a un soggetto che, nel 2017, lo stesso giorno in cui il creditore otteneva un sequestro conservativo, ha venduto la nuda proprietà di un immobile alla sorella con prezzo dilazionato in parte per dieci anni; circa un anno dopo la stessa nuda proprietà è stata rivenduta dalla prima acquirente a un terzo. Il creditore ha agito per far dichiarare la simulazione, o in subordine la revocatoria, dei due atti. In primo grado la domanda è stata rigettata per difetto di prova della consapevolezza degli acquirenti; in appello la decisione è stata riformata valorizzando una serie di indizi presuntivi dai quali è stata desunta la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore. In cassazione la parte soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2901, 272, 2729, 2714 c.c., degli artt. 67 e 68 ter della legge notarile e dell'art. 23-bis d.lgs. 82/2005, contestando la possibilità di ricavare per presunzioni la malafede dell'acquirente e, in sostanza, negando la verità dei fatti-indizio (parentela, rapporto societario, tempistica e modalità della vendita); con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c., prospettando un travisamento delle prove e riproponendo la medesima diversa ricostruzione fattuale. Gli intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non censurasse il corretto uso delle presunzioni, ma mirasse soltanto a contestare i presupposti di fatto dell'accertamento di merito, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato a sua volta dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 116 c.p.c., proponeva una diversa lettura delle prove senza indicare un vero errore di percezione o la decisività del lamentato vizio, anche considerando che alcuni indizi valorizzati dai giudici di merito non erano stati specificamente contestati e, da soli, bastavano a sorreggere la presunzione di consapevolezza. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato dato atto, inoltre, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come norma sulla revocatoria ordinaria, in relazione alla contestazione della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore

  • art. 272 c.c.

    richiamato nel contesto della prova per presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato come disciplina delle presunzioni semplici e del ragionamento presuntivo censurabile solo nei limiti propri del giudizio di legittimità

  • art. 2714 c.c.

    richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate

  • art. 67 legge notarile

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 68 ter legge notarile

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 23-bis d.lgs. 82/2005

    richiamato nel primo motivo tra le disposizioni asseritamente violate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per dedurre un preteso travisamento delle prove; la Corte precisa che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la denuncia di violazione di legge o di vizi nella valutazione della prova, miri in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del compendio istruttorio.
  • In materia di revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore può essere desunta da presunzioni semplici, ma la censura in cassazione deve colpire il valore indiziante dei fatti accertati, non la loro mera esistenza storica.
  • La contestazione dei presupposti fattuali posti a base del ragionamento presuntivo, quando richieda un nuovo apprezzamento delle prove, è estranea al giudizio di legittimità.
  • La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove legali disattese o elementi valutati come prova legale senza apprezzamento critico; non basta lamentare una valutazione delle prove ritenuta erronea.
  • Quando la presunzione di conoscenza del pregiudizio si fonda su più elementi, la censura deve dimostrare la decisività dell'eventuale errore relativo a uno solo di essi, se altri indizi autonomamente sufficienti restano incensurati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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