Ordinanza n. 125/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Cagliari e Provincia, prot. n. 4139/1, emesso in data 20 marzo 2026, recante il diniego di accesso ai documenti richiesti con istanza del 20 febbraio 2026 e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere agli atti indicati nell’istanza ed in particolare alla visione e all’estrazione di copia della documentazione amministrativa, contabile e deliberativa relativa alle spese sostenute dall’Ordine per l’attuazione del progetto formativo del master “Management della città e del territorio – verso un nuovo governo dei paesaggi urbani”, attività collegata a un finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna di euro 225.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale relativo alle spese sostenute dall’Ordine per l’attuazione di un progetto formativo finanziato dalla Regione Sardegna
Esito
Favorevole al ricorrente (iscritto all’ordine)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale iscritto all’Ordine e componente dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo 2025, ha chiesto l’accesso alla documentazione amministrativa, contabile e deliberativa relativa alle spese sostenute dall’Ordine per il master “Management della città e del territorio – verso un nuovo governo dei paesaggi urbani”, collegato a un finanziamento regionale complessivo di euro 225.000,00. La richiesta comprendeva un elenco analitico preliminare delle spese e delle fatture, copie delle fatture e dei documenti contabili, verbali e atti di liquidazione o approvazione, nonché prospetti riepilogativi, rendiconti ed elenchi dei mandati di pagamento. L’Ordine ha negato l’accesso sostenendo che le spese non avrebbero inciso sulla situazione economico-finanziaria dell’ente né sui contributi degli iscritti, che il controllo sulla gestione del finanziamento spettasse esclusivamente alla Regione, che l’istanza fosse priva di un interesse diretto, concreto e attuale e avesse natura esplorativa ed eccessivamente ampia, oltre a prospettare un pregiudizio alla protezione dei dati personali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, in via cautelare, la legittimazione dell’iscritto ad accedere agli atti aventi riflessi sulla complessiva gestione contabile e finanziaria dell’Ordine, in quanto versa il contributo associativo ed è componente dell’assemblea chiamata ad approvare il rendiconto e il bilancio. La competenza della Regione sul controllo e sulla rendicontazione del finanziamento non esclude quindi l’interesse dell’iscritto a verificare le spese sostenute dall’Ordine. L’accesso è stato tuttavia accolto solo parzialmente: non possono essere imposti all’Ordine la formazione di documenti non preesistenti, come l’elenco analitico preliminare delle spese, i prospetti riepilogativi e gli elenchi dei mandati, salvo che tali documenti esistano già e siano nella disponibilità dell’ente; inoltre, la documentazione richiesta non può essere individuata in modo estremamente generico ed eccessivo rispetto alle esigenze dichiarate. L’Ordine è stato ordinato di convocare il ricorrente presso la propria sede entro due giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, consentendogli la visione e l’estrazione di copia dei documenti di cui dimostri concretamente la necessità per esercitare consapevolmente, nell’assemblea del 25 maggio 2026, i diritti partecipativi e di controllo connessi alla qualità di iscritto, con riferimento alle spese del master. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata confermata la camera di consiglio del 17 giugno 2026 per la trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
L’interesse dell’iscritto a conoscere gli atti con riflessi sulla gestione contabile e finanziaria dell’Ordine può risultare diretto, concreto e attuale in ragione della qualità di componente dell’assemblea e del versamento del contributo associativo.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare esaminata dal Tribunale.
Massime di principio
- L’iscritto a un ordine professionale, quale componente dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio e il rendiconto dell’ente e quale soggetto tenuto al versamento del contributo associativo, è legittimato ad accedere agli atti che abbiano riflessi sulla complessiva gestione contabile e finanziaria dell’ordine.
- La circostanza che un finanziamento pubblico sia soggetto al controllo e alla rendicontazione di un’amministrazione diversa dall’ente beneficiario non esclude l’interesse dell’iscritto all’accesso agli atti relativi alla gestione delle somme da parte dell’ordine professionale.
- L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi già formati e detenuti dall’amministrazione e non può trasformarsi in un obbligo di elaborare o creare documenti nuovi per soddisfare la richiesta dell’interessato.
- Una richiesta di accesso deve essere delimitata e proporzionata alle esigenze conoscitive dichiarate; non può essere accolta nella parte in cui individui la documentazione in termini estremamente generici ed eccessivi, ferma restando la possibilità di consentire l’accesso ai documenti specificamente necessari e già esistenti.
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