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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23882/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato due avvisi di intimazione di pagamento emessi dall'agente della riscossione per crediti tributari riferiti a una società cedente, di cui la ricorrente era divenuta cessionaria di un ramo d'azienda e quindi ritenuta responsabile in solido ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/1997. La Corte di primo grado aveva rigettato i ricorsi; la Corte di secondo grado, invece, aveva annullato le intimazioni ritenendo carente la prova di una frode concreta e non operante la presunzione di frode ex art. 14, comma 5, perché le contestazioni alla cedente sarebbero state successive alla cessione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la notifica alla cedente, prima della cessione, di un avviso di accertamento per violazione penalmente rilevante, idoneo a far operare la presunzione legale di cessione in frode; 2) violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 472/1997, poiché il termine di sei mesi va riferito alla cessione rispetto alla constatazione della violazione e non viceversa; 3) violazione degli artt. 50 d.P.R. 602/1973 e 14 d.lgs. 472/1997, per avere la sentenza ritenuto invalide le intimazioni per mancata espressa motivazione sulla frode, nonostante l'atto di riscossione possa limitarsi al richiamo dei presupposti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, rigettando il quarto. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse omesso di considerare un fatto storico decisivo: la notifica, alla cedente, di un avviso di accertamento che contestava una violazione penalmente rilevante prima della cessione del ramo d'azienda. Ha inoltre chiarito che, ai fini della presunzione di frode di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 472/1997, conta che la cessione sia successiva alla constatazione della violazione penalmente rilevante, non già che la constatazione segua la cessione entro sei mesi. Infine, ha affermato che gli avvisi di intimazione erano adeguatamente motivati, essendo sufficiente il richiamo alla responsabilità solidale del cessionario prevista dall'art. 14 d.lgs. 472/1997; per contro, non ricorreva il vizio di motivazione apparente nella sentenza impugnata. La sentenza di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    Disciplina la responsabilità del cessionario d'azienda per debiti tributari del cedente; distingue tra cessione conforme a legge, con responsabilità sussidiaria e limitata, e cessione in frode al fisco, con responsabilità presunta e più ampia. La presunzione di frode opera quando la cessione sia successiva alla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Rileva soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre il "minimo costituzionale".

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente, escluso nel caso concreto quanto alla sentenza di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma il vizio non è stato ritenuto sussistente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è costituzionalmente sufficiente se supera il minimo costituzionale; il vizio ricorre solo in caso di mancanza assoluta o motivazione meramente apparente.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    L'avviso di intimazione può essere motivato mediante richiamo ai precedenti atti presupposti; non è richiesta una autonoma esposizione analitica di tutti gli elementi fattuali della pretesa.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla parte resistente a fondamento della censura di carenza di motivazione degli atti impugnati.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla parte resistente a fondamento della censura di carenza di motivazione degli atti impugnati.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti eventualmente obbligati in via solidale, salvo espressa deroga.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    Citatato come termine di confronto: l'art. 14 d.lgs. 472/1997 è norma speciale che introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari rispetto alla disciplina civilistica della responsabilità per debiti dell'azienda ceduta.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato quale fattispecie di violazione penalmente rilevante contestata alla cedente con avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, la responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente si atteggia diversamente a seconda che la cessione sia lecita o effettuata in frode al fisco; nel primo caso è sussidiaria e limitata, nel secondo è presunta e più gravosa.
  • Ai fini della presunzione di cessione in frode, è decisivo che il trasferimento d'azienda sia successivo alla constatazione di una violazione penalmente rilevante riferita al cedente; non è necessario che la violazione sia quella poi posta a base degli specifici atti di riscossione impugnati.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare una mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre il minimo costituzionale.
  • L'avviso di intimazione di pagamento fondato sulla responsabilità solidale del cessionario è sufficientemente motivato se richiama il titolo e la disciplina legale della responsabilità, senza necessità di una autonoma e analitica esposizione di tutti gli elementi dimostrativi della frode.
  • La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia del tutto priva di argomentazione effettiva, o presenti affermazioni incomprensibili o irriducibilmente inconciliabili; non basta che la parte reputi erronea o non persuasiva la motivazione adottata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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