Sentenza del 23/12/2015 n. 25890 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE - Giudicato esterno fondato su eccezione di decadenza per decorso del termine triennale ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Deducibilità in cassazione dal condebitore - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la revoca dell'agevolazione "prima casa" e il conseguente recupero della maggiore imposta di registro. La contribuente sosteneva che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento per il decorso del termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986. In Cassazione, inoltre, aveva invocato un giudicato esterno favorevole ottenuto da un altro coobbligato solidale. L'Ufficio contestava invece che il termine fosse decorso, sostenendo l'applicabilità della sospensione biennale prevista dalla legge n. 289 del 2002 anche agli accertamenti relativi alla revoca delle agevolazioni fiscali.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione della contribuente relativa al giudicato esterno, affermando che la decadenza è un'eccezione personale ai sensi dell'art. 1297 c.c. e non può essere opposta dal condebitore sulla base dell'art. 1306 c.c. La Corte ha poi accolto il ricorso dell'Ufficio, stabilendo che la sospensione biennale del termine di accertamento si applica anche al recupero dell'imposta conseguente alla revoca dell'agevolazione "prima casa", poiché anche tale recupero rientrava nell'ambito della definizione agevolata. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per l'esame delle ulteriori questioni e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Prevede il termine triennale per l'esercizio dell'azione dell'Amministrazione in materia di imposta di registro. Nel caso concreto, il termine doveva essere considerato unitamente alla sospensione biennale prevista dalla disciplina del condono.
Art. 11, comma 1, e comma 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
La sospensione biennale dei termini è applicabile anche agli accertamenti relativi alla revoca di agevolazioni fiscali, poiché il recupero della maggiore imposta era definibile mediante la procedura di condono. La sospensione era necessaria per consentire all'Ufficio di verificare le istanze di definizione agevolata.
Art. 1297 c.c.
La decadenza è qualificata come eccezione personale del debitore e, per questo, non può essere fatta valere automaticamente dagli altri coobbligati solidali.
Art. 1306, comma 2, c.c.
Consente al condebitore solidale di opporre al creditore il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma non quando il giudicato si fonda su una causa o eccezione personale, come la decadenza.
Massime di principio
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale non è automaticamente utilizzabile dagli altri coobbligati se si fonda su una decadenza personale o su una circostanza specifica riferibile soltanto a quel soggetto.
- Quando una legge di condono o definizione agevolata consente di regolarizzare anche il recupero di agevolazioni fiscali revocate, le eventuali sospensioni dei termini possono estendersi anche agli accertamenti relativi a tali agevolazioni.
- Per valutare la decadenza dell'Amministrazione non è sufficiente confrontare la data dell'atto con il termine ordinario: occorre verificare anche eventuali disposizioni di sospensione, proroga o definizione agevolata applicabili ratione temporis.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'intera controversia: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto stabilito dalla Corte e riesaminare le eventuali questioni ancora pendenti.
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