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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02601/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in un procedimento nel quale la parte assistita era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva rigettato l’istanza ritenendo che nel corso del giudizio non risultasse la dichiarazione di ammissione al beneficio e, successivamente, nel giudizio di opposizione aveva liquidato il compenso ma non aveva posto le spese del giudizio a carico dell’amministrazione, richiamando la mancata opposizione del convenuto. In cassazione il difensore ha censurato: (i) la mancata condanna del Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, nonostante l’integrale accoglimento della domanda e il principio di soccombenza; (ii) la compensazione/omessa regolazione delle spese in assenza dei presupposti di legge previsti dall’art. 92 c.p.c.; (iii) la violazione dell’art. 24 Cost. per il preteso diniego di giustizia derivante dall’obbligo di sopportare le spese del giudizio pur essendo risultata fondata la richiesta di liquidazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si applichi la disciplina generale delle spese processuali, con condanna della parte soccombente ex art. 91 c.p.c., senza possibilità di riduzione ai sensi dell’art. 130 d.p.r. 115/2002. Ha inoltre ritenuto che la motivazione addotta dal tribunale per non porre le spese a carico del Ministero non fosse conforme ai presupposti dell’art. 92 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta violazione dell’art. 24 Cost. avrebbe dovuto essere veicolata tramite questione di legittimità costituzionale della norma ordinaria intermediaria. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Presidente del Tribunale di Cagliari, o a un magistrato delegato diverso dal precedente, per la regolazione delle spese e i conseguenti provvedimenti.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento di opposizione introdotto dal difensore

  • art. 170 d.p.r. 115/2002

    richiamato come norma che disciplina l’opposizione al decreto di pagamento dei compensi

  • art. 91 c.p.c.

    esprime il principio generale di soccombenza: la parte soccombente va condannata a rimborsare le spese alla parte vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti previsti dalla legge e con adeguata motivazione; nel caso concreto non ricorrevano i presupposti indicati

  • art. 130 d.p.r. n. 115 del 2002

    non consente, nel giudizio di opposizione sul decreto di liquidazione, una riduzione delle spese diverse dal compenso liquidato secondo il principio di soccombenza

  • art. 8 del d.p.r. 115/2002

    richiamato come norma che rinvia indirettamente al principio generale della soccombenza previsto dal codice di rito

  • art. 24 Cost.

    la sua dedotta violazione non può essere prospettata direttamente contro la decisione se mediata dalla censura di una norma ordinaria; occorre sollevare questione di legittimità costituzionale

  • Cass. SU n. 25573/2020

    richiamata per il principio secondo cui la violazione della Costituzione mediata da norma ordinaria va veicolata come questione di legittimità costituzionale

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la lite ha ad oggetto il credito professionale del difensore verso lo Stato; perciò si applicano le ordinarie regole sulle spese processuali e il criterio della soccombenza.
  • La parte integralmente vittoriosa in tale opposizione ha diritto alla rifusione delle spese del giudizio, comprese quelle necessarie all’incardinamento della causa, senza riduzioni fondate sull’art. 130 d.p.r. 115/2002.
  • La compensazione delle spese può essere disposta solo nei casi e con la motivazione prescritti dall’art. 92 c.p.c.; formule apodittiche o prive di base normativa non sono sufficienti.
  • La deduzione di una violazione dell’art. 24 Cost. deve essere formulata, quando la lesione deriva dall’applicazione di una norma ordinaria, mediante censura della norma stessa e, se del caso, tramite questione di legittimità costituzionale, non come mera censura diretta della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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