Ordinanza n. 5339/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’ottemperanza alla sentenza n. 527/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero e del commissario ad acta nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 527/2024 e nel pagamento delle astreintes previste dalla sentenza del TAR Campania n. 4221/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto reclamo nell’ambito dell’incidente di esecuzione, lamentando che, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 527/2024 avesse riconosciuto il beneficio di 500 euro annui per sei anni scolastici, dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi 3.000 euro, il Ministero non avesse dato esecuzione al giudicato. Anche il commissario ad acta nominato con la sentenza del TAR Campania n. 4221/2025 non aveva concluso l’istruttoria né riconosciuto le somme dovute. Malgrado l’ordinanza del TAR n. 3452 del 1° giugno 2026, che aveva imposto a Ministero e commissario di adempiere entro 30 giorni, l’inadempimento persisteva, compreso quello relativo alle astreintes previste dalla sentenza di ottemperanza; la ricorrente ha quindi chiesto la sostituzione del commissario.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo, rilevando il perdurante inadempimento sia del Ministero sia del commissario ad acta. Ha qualificato la condotta come consapevole e deliberata elusione del giudicato, non come mero ritardo, e ha disposto la sostituzione del commissario: è stato individuato il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il nuovo commissario dovrà eseguire la sentenza ottemperanda, compresa la liquidazione delle somme dovute a titolo di astreintes, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Il TAR ha disposto la trasmissione dell’ordinanza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica competente. Ha condannato il Ministero a pagare le spese dell’incidente di esecuzione, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
la condotta inerte trascende il mero ritardo per assumere i contorni di una consapevole e deliberata elusione del giudicato, tale comportamento si pone in frontale contrasto con i principi cardine dell'ordinamento della effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a., artt. 24 e 113 Cost.), di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)
L’inerzia che elude consapevolmente il giudicato contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
artt. 24 e 113 Cost.
la condotta inerte trascende il mero ritardo per assumere i contorni di una consapevole e deliberata elusione del giudicato, tale comportamento si pone in frontale contrasto con i principi cardine dell'ordinamento della effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a., artt. 24 e 113 Cost.), di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)
La persistente elusione dell’obbligo di eseguire il giudicato viola l’effettività della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 113 Cost.
art. 97 Cost.
la condotta inerte trascende il mero ritardo per assumere i contorni di una consapevole e deliberata elusione del giudicato, tale comportamento si pone in frontale contrasto con i principi cardine dell'ordinamento della effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a., artt. 24 e 113 Cost.), di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)
L’inerzia deliberata nell’esecuzione del giudicato è incompatibile con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
con sentenza n. 527/2024, il Tribunale di Napoli, sez. lavoro, ha condannato il MIUR (oggi MIM) a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per n. 6 anni scolastici (dal 2017/2018 al 2022/2023) per un totale di € 3.000,00
La disposizione è richiamata come base del beneficio economico della carta elettronica del docente riconosciuto alla ricorrente per i sei anni scolastici indicati.
Massime di principio
- L’esecuzione del giudicato costituisce un dovere d’ufficio e non una facoltà discrezionale dell’amministrazione; la persistente inerzia dell’amministrazione e del commissario ad acta, quando si traduca in consapevole e deliberata elusione, giustifica la sostituzione del commissario.
- Nel giudizio di ottemperanza, la sostituzione del commissario ad acta può essere disposta per assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato e può comprendere l’incarico di liquidare le somme dovute a titolo di astreintes.
- La protratta mancata esecuzione del giudicato, oltre a imporre le misure necessarie a conseguirne l’attuazione, può giustificare la trasmissione degli atti alle procure competenti e la condanna dell’amministrazione alle spese dell’incidente resosi necessario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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