Sentenza del 23/10/2018 n. 2440 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - notifica - servizio postale - è possibile - relata di notifica - attestazione dell'identità tra destinatario e ricevente - è sufficiente. Vizio di notifica - presentazione di ricorso - effetto sanante del vizio - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un vizio di notificazione della cartella esattoriale, sostenendo in particolare l'assenza della relata di notifica e la mancata attestazione formale dell'identità tra il destinatario indicato e la persona che aveva ricevuto l'atto. La questione riguardava la sufficienza della notificazione effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La notificazione della cartella può essere effettuata direttamente dal concessionario o dall'ufficiale postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi non è necessaria una relata autonoma, poiché l'avviso di ricevimento documenta l'avvenuta consegna e la coincidenza tra destinatario e consegnatario. Inoltre, anche l'eventuale nullità della notificazione sarebbe sanata dalla proposizione del ricorso, in quanto dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi degli articoli 156 e 160 c.p.c. L'esito è quindi favorevole al resistente/agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. 602/1973
La cartella esattoriale può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento dal concessionario o dall'ufficiale postale. La notificazione si perfeziona con la ricezione dell'atto e non richiede necessariamente una relata separata, poiché l'avviso di ricevimento attesta l'esecuzione della consegna e l'identità del destinatario o consegnatario.
Art. 156 c.p.c.
La nullità di un atto processuale non può essere pronunciata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato. La proposizione del ricorso contro la cartella dimostra normalmente che il destinatario ne ha avuto conoscenza.
Art. 160 c.p.c.
Disciplina la nullità della notificazione e va coordinato con il principio del raggiungimento dello scopo: il vizio notificatorio può essere sanato quando il destinatario abbia concretamente conosciuto l'atto e abbia potuto difendersi.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza una relata autonoma, se l'avviso documenta adeguatamente la consegna.
- L'avviso di ricevimento può svolgere una funzione probatoria sufficiente quanto all'avvenuta notificazione e alla corrispondenza tra destinatario e ricevente, nei limiti di quanto risulta dal documento postale.
- La proposizione di un ricorso contro l'atto normalmente sana eventuali vizi formali della notificazione per raggiungimento dello scopo, perché dimostra la conoscenza dell'atto e consente al destinatario di esercitare il diritto di difesa.
- La sanatoria non elimina necessariamente ogni possibile contestazione: restano rilevanti i casi di inesistenza della notificazione, di totale mancata consegna o di effettiva impossibilità per il destinatario di conoscere l'atto.
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