Sentenza n. 1965/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza n. 112 del 14.10.2021 (prot. n. 74284) del Sindaco del Comune di Carrara avente ad oggetto “revoca ordinanza prot n. 21837 del 24 maggio 2000”, pubblicata in data 14.10.2021; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 maggio 2022: - della deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 4/2022 pubblicata in data 17.02.2022 sull'Albo Pretorio e avente ad oggetto “modifica del regolamento di Polizia Mortuaria”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto, in particolare la Comunicazione di avvio di procedimento e conseguente procedimento (in oggi non ancora formalmente concluso) finalizzato al trasferimento del posteggio per la vendita dei fiori nell'area individuata dalla Delibera di C.C. 24 del 20.04.2021, prot. 86453 del 26.11.2021, notificata alla sig.ra Videlma Diamanti in data 3.01.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che ha revocato l'autorizzazione alla vendita di fiori all'interno del cimitero di Marcognano; modifica del regolamento di polizia mortuaria che ha reintrodotto il divieto di commercio nei cimiteri e comunicazione di avvio del procedimento per il trasferimento dell'attività all'esterno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare dell'attività di vendita di fiori autorizzata nel 2000 all'interno del cimitero di Marcognano per ragioni di sicurezza legate al traffico dei mezzi pesanti, ha impugnato l'ordinanza sindacale del 14 ottobre 2021 che ha revocato tale autorizzazione dopo il divieto, introdotto nel 2012, di transito dei mezzi pesanti sulla via di Marcognano. Ha dedotto: motivazione insufficiente e mancanza dei presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, non essendo indicati concreti motivi di interesse pubblico o mutamenti fattuali; inefficacia dell'atto autorizzatorio del 2000 a seguito della soppressione, nel regolamento del 2003, del divieto di vendita nei cimiteri, con conseguente illegittimità della revoca; incompetenza del Sindaco e improprio uso della revoca per disporre il trasferimento dell'attività all'esterno, che non sarebbe previsto dal piano del commercio; carenza dei presupposti per un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 d.lgs. 267/2000. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione consiliare n. 4/2022, che ha reintrodotto il divieto di commercio all'interno dei cimiteri, e la comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento, deducendo l'assenza di motivazione sulle ragioni tecniche e giuridiche della scelta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto all'ordinanza di revoca, ha ritenuto adeguata la motivazione: il divieto di transito dei mezzi pesanti dal 2012 aveva determinato un mutamento radicale della viabilità e fatto venir meno le esigenze di sicurezza che avevano giustificato l'autorizzazione del 2000. La soppressione nel regolamento del 2003 del divieto generale di vendita nei cimiteri non impediva la revoca, poiché l'ordinanza del 2000 restava l'atto autorizzatorio da rimuovere per consentire nuove determinazioni discrezionali; anche ipotizzandone la perdita di efficacia, la revoca sarebbe stata ultronea ma non illegittima. È stato inoltre ritenuto rispettato il principio del contrarius actus, essendo intervenuto il medesimo organo con un atto della stessa natura. L'ordinanza non ha disposto il trasferimento dell'attività, ma si è limitata a revocare l'autorizzazione e a preannunciare le iniziative future; il richiamo all'art. 50 d.lgs. 267/2000 è stato considerato meramente formale e irrilevante. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha rilevato che la disposizione regolamentare generale non era immediatamente lesiva e che la comunicazione di avvio era un atto endoprocedimentale privo di lesività immediata; in ogni caso, le censure sono state respinte nel merito. Il divieto regolamentare di commercio nei cimiteri rientra nella discrezionalità comunale ed è ragionevolmente diretto a tutelare la sacralità dei luoghi; la disposizione regolamentare non richiedeva motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. 241/1990. La comunicazione di avvio attiva il contraddittorio e preannuncia un eventuale provvedimento finale, che dovrà essere coerente con la normativa vigente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il fatto che l’ordinanza revocata operasse in via derogatoria rispetto al divieto di attività di vendita all’interno dei cimiteri all’epoca vigente, ai fini che qui interessano, è del tutto irrilevante, atteso che le ragioni poste alla base del provvedimento revocato e del provvedimento di revoca attenevano e attengono, solo ed esclusivamente, alle condizioni del traffico veicolare sulla via di Marcognano.
La revoca è giustificata dal mutamento delle condizioni di fatto relative alla viabilità che avevano originariamente fondato l'autorizzazione, indipendentemente dalla successiva modifica del regolamento cimiteriale.
art. 3, comma 2, l. 241/1990
Né, d’altra parte, l’Amministrazione era tenuta a motivare l’introduzione della disposizione regolamentare sopra richiamata, stante quanto espressamente previsto dall’art. 3, comma 2 della l. n. 241/1990.
La disposizione regolamentare generale impugnata non richiedeva una motivazione specifica, in applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 2, l. 241/1990.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Alla luce delle considerazioni che precedono, è infine evidente che il mero richiamo all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, contenuto nel corpo del provvedimento impugnato, costituisce un dato formalistico ed irrilevante, che non inficia il contenuto e la portata di esso.
Il richiamo formale alla disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti non determina l'illegittimità dell'atto quando il suo contenuto effettivo è la revoca di una precedente autorizzazione e non l'esercizio di un potere emergenziale.
Massime di principio
- La revoca di un'autorizzazione è legittimamente motivata quando individua il mutamento delle circostanze di fatto che avevano giustificato l'atto originario e chiarisce il venir meno delle ragioni di interesse pubblico sottese a esso.
- Quando un provvedimento autorizzatorio è stato adottato da un determinato organo, la sua rimozione mediante revoca compete al medesimo organo e può avvenire con un atto della stessa natura, in applicazione del principio del contrarius actus.
- La modifica o soppressione della norma regolamentare che aveva costituito il contesto dell'autorizzazione non rende di per sé illegittima la revoca se l'atto autorizzatorio continua a produrre effetti e la revoca è fondata sul mutamento delle circostanze fattuali; l'eventuale revoca di un atto già inefficace può risultare ultronea, ma non per ciò solo illegittima.
- Una comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto endoprocedimentale che apre il contraddittorio e preannuncia un possibile provvedimento finale, non è di per sé immediatamente lesiva; la legittimità della decisione finale va valutata alla luce della normativa vigente al momento della sua adozione.
- L'amministrazione comunale può introdurre con disposizione regolamentare generale il divieto di commercio all'interno dei cimiteri quando la scelta, diretta alla tutela della sacralità dei luoghi, non risulti irragionevole; la disposizione regolamentare generale non richiede motivazione specifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. 241/1990.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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