Sentenza del 10/03/2017 n. 2237 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Riscossione - termine di presentazione del ricorso - proroga ex art. 155 C.p.c. - accertamento - omesso invio di avviso bonario ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 - nuovi documenti in appello - ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 25.893,58 relativa all'anno d'imposta 2009, emessa per addizionali IRPEF dei sostituti d'imposta, sanzioni e interessi. Ha dedotto la tardiva notificazione della cartella, l'omesso invio dell'avviso bonario o della comunicazione dell'esito del controllo automatizzato e l'inammissibilità di nuovi motivi e documenti prodotti dall'Agenzia in appello. L'Agenzia ha sostenuto che la cartella era stata emessa a seguito della decadenza da un piano di rateazione e che il termine doveva essere calcolato dalla scadenza della rata non pagata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella. Ha ritenuto tempestivo il ricorso della contribuente, poiché il termine scadeva di sabato 8 marzo 2014 e veniva prorogato a lunedì 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 155 c.p.c. Ha però stabilito che la cartella era stata notificata entro il termine previsto dall'art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 462/1997, decorrente dalla rata non pagata del piano di rateazione. Ha inoltre escluso l'obbligo di inviare l'avviso bonario, trattandosi di imposte risultanti da un controllo automatizzato relativo a rateazioni non rispettate e non essendo emersi errori o incertezze interpretative nella dichiarazione. Ha ritenuto ammissibili i nuovi documenti prodotti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La cartella è stata quindi confermata e la contribuente è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 155, comma 3, c.p.c. e legge n. 263/2005
Il termine che scade nella giornata di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Il termine per impugnare una cartella, se scade di sabato, è prorogato al lunedì successivo; il ricorso o l'impugnazione depositati quel giorno sono tempestivi.
Art. 3-bis, comma 5, D.Lgs. n. 462/1997
La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo ... è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.
Quando la cartella deriva dalla decadenza da una rateazione, il termine di notificazione deve essere calcolato con riferimento alla rata non pagata o pagata tardivamente, non necessariamente all'anno d'imposta originario.
Artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972
L'emissione della cartella ... non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo stesso non riveli l'esistenza di errori.
L'avviso bonario non è sempre obbligatorio per i controlli automatizzati. È necessario quando emergono errori, irregolarità o incertezze rilevanti nella dichiarazione; non è invece dovuto per il mero recupero di imposte non versate o di rateazioni non rispettate, se non vi sono profili interpretativi o errori dichiarativi da chiarire.
Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000
Qualora ... sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L'obbligo di contraddittorio preventivo e di comunicazione dell'irregolarità opera solo quando dalla liquidazione emergono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non in ogni caso di iscrizione a ruolo derivante da dichiarazione.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Nel processo tributario d'appello le parti possono produrre nuovi documenti; inoltre, se necessario per decidere, possono essere acquisite anche nuove prove, senza che ciò costituisca automaticamente una violazione del divieto di nuovi motivi.
Art. 57 D.Lgs. n. 546/1992
Il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello non impedisce di precisare o dimostrare, anche documentalmente, le questioni già comprese nell'oggetto della controversia e nella motivazione dell'atto impugnato.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Le questioni sollevate in primo grado devono essere espressamente riproposte nel giudizio di appello, altrimenti si considerano abbandonate.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
Le spese di giudizio seguono normalmente la soccombenza; nel caso concreto sono state poste a carico della contribuente risultata soccombente in appello.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un ricorso tributario occorre applicare anche la proroga dei termini quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo; il deposito nel primo giorno lavorativo successivo è tempestivo.
- Per le cartelle derivanti dalla decadenza da una rateazione, il termine di notificazione va calcolato dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, secondo la disciplina speciale applicabile, e non automaticamente dall'anno della dichiarazione.
- L'avviso bonario non è necessario in modo generalizzato per i controlli automatizzati: è richiesto soprattutto quando emergono errori, irregolarità o incertezze rilevanti nella dichiarazione. Per il semplice mancato pagamento di imposte o rate di una rateazione, in assenza di tali profili, la cartella può essere emessa direttamente.
- Nel processo tributario d'appello la produzione di nuovi documenti è in linea generale ammessa; ciò non equivale però alla possibilità di introdurre domande o eccezioni completamente nuove rispetto all'oggetto del giudizio.
- Le questioni già sollevate in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, altrimenti possono essere considerate rinunciate.
- Quando la cartella indica chiaramente che il debito deriva dalla decadenza da una rateazione e tale circostanza non viene contestata efficacemente, la motivazione dell'atto può risultare sufficiente a giustificare il recupero del residuo debito, delle sanzioni e degli interessi.
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