Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso avverso la conferma della condanna per furto in concorso (art. 110, 624 c.p.) e contestavano in particolare: 1) l'applicazione della circostanza aggravante della destrezza (art. 625, n.4 e/o n.5 c.p.), sostenendo che si era trattato di mero approfittamento di distrazione della vittima; 2) l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, comma 1, n.5 c.p.), contestando la mancata individuazione di elementi concreti che dimostrassero l'ostacolo alla difesa pubblica o privata; 3) l'esclusione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendo che la Corte territoriale avesse valutato la complessiva condotta e non il danno oggettivamente causato; 4) la mancata adeguata motivazione sulla determinazione della pena e la mancata valorizzazione delle condizioni sociali e familiari dei giovani imputati.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul piano del merito, ha ritenuto corretta la qualificazione delle aggravanti: la destrezza è stata adeguatamente motivata dalla Corte d'appello con riferimento alla complessa preparazione del furto (pedinamento, monitoraggio dei movimenti della vittima e mossa fulminea dell'autore materiale), che superano la mera approfittazione di una distrazione; la minorata difesa è stata riconosciuta sulla base di elementi concreti (fatti emergenti dalle conversazioni tra gli imputati, la consapevolezza che la vittima era sola, la scelta dell'orario notturno e l'elusione del passaggio della volante), oltre alla considerazione che l'assenza di videosorveglianza collegata a centrale non neutralizza automaticamente l'aggravante. I motivi relativi a pena e attenuanti sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo arbitrarietà, che qui non è emersa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e ad altri effetti processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante della minorata difesa: va valutata in concreto esaminando se e come la condizione di tempo/luogo abbia ostacolato la pubblica o privata difesa; il solo fatto che il reato sia commesso di notte non è automaticamente sufficiente, ma il tempo notturno può concorrere se emerge che l'agente ha tratto un vantaggio oggettivo dalla vulnerabilità della vittima

  • art. 624 cod. pen.

    Furto: delitto ascritto agli imputati in concorso, con riferimento alla sottrazione di effetti personali dalla vettura della vittima

  • art. 625, primo comma, nn. 4 e 5 cod. pen.

    Prevede circostanze aggravanti (tra cui la destrezza): la destrezza richiede condotte caratterizzate da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonee a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore della cosa

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: i fatti sono stati valutati come commessi in concorso dagli imputati

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la valutazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, da sindacarsi in cassazione solo in presenza di illogicità o arbitrio

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena secondo le aggravanti/attenuanti e i parametri indicati, utilizzati dal giudice di merito per motivare la misura della pena

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione: i motivi devono rispettare i limiti di impugnabilità e specificità richiesti dalla normativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle spese e sulle conseguenze processuali: i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in Cassazione

  • Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)

    Giurisprudenza che definisce la destrezza: non basta approfittare di distrazione non provocata, è necessaria una condotta con particolari abilità/astuzia idonea a eludere la sorveglianza

  • Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Chiarisce che la commissione del reato di notte può integrare la minorata difesa solo se risulta ostacolata in concreto la difesa pubblica o privata; valuta l'importanza del contesto e l'eventuale neutralizzazione da parte di vigilanza efficace o sistemi collegati a centrali

  • Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022

    Conferma che la destrezza implica accorgimenti ulteriori rispetto al minimo necessario per il furto, idonei a sorprendere la vigilanza della vittima

Massime di principio

  • Destrezza (circ. aggravante): va riconosciuta solo se emergono elementi probatori di preparazione, accorgimenti o tecniche che mostrino abilità/astuzia ulteriori rispetto al semplice approfittare di una distrazione; pedinamento, monitoraggio e 'mossa fulminea' sono fattori tipici che possono giustificarne l'applicazione
  • Minorata difesa (circ. aggravante art. 61, n.5): l'orario notturno da solo non basta; è necessario dimostrare in concreto l'ostacolo alla difesa (es. isolamento della vittima, consapevolezza degli autori dell'assenza di sorveglianza, elusione di passaggi di pattuglia). Un sistema di videosorveglianza può escludere l'aggravante solo se collegato a una centrale o in grado di garantire tempestivo intervento
  • Esclusione di attenuanti e valutazione del danno: l'esclusione della attenuante della tenuità richiede considerazione del danno oggettivo e del complessivo pregiudizio derivante; la sottrazione di documenti o il valore della refurtiva possono giustificare l'esclusione
  • Impugnazioni su pena e circostanze soggettive: la determinazione della pena è rimessa al giudice di merito entro i criteri di legge; in Cassazione è ammessa la censura solo se si dimostra arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione
  • Regole processuali in Cassazione: i motivi devono confrontarsi criticamente e concretamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o non direttamente rivolte alla motivazione sono dichiarate inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.