Cassazione Penale, Sentenza n. 13546/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha censurato la mancata motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata dal G.U.P. in sede di patteggiamento. Pur essendo stata concordata la pena principale, la durata della sospensione (determinata in anni tre e ridotta a due per il rito) ricade nella forbice prevista dall'art. 222 comma 2 D.Lgs. 285/1992 (15 giorni - 4 anni) e, essendo superiore alla media edittale, il giudice avrebbe dovuto motivare espressamente richiamando i criteri di cui all'art. 218 comma 2 Codice della Strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della ulteriore circolazione ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata soltanto limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto della durata della sospensione. Per il resto la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (condanna per il delitto di cui all'art. 589-bis c.p., pena concordata di 1 anno e 2 mesi di reclusione con sospensione condizionale) è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
Norma penale che caratterizza il reato per cui è stato condannato l'imputato; indicata quale fattispecie astratta del fatto oggetto del patteggiamento.
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui utilizzata per motivare la modalità di definizione del procedimento ma non assorbe le sanzioni amministrative accessorie, sulle quali il giudice deve motivare autonomamente.
art. 222 comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
la durata della sanzione amministrativa accessoria in esame varia da quindici giorni a quattro anni
Fissa la forbice edittale della sospensione della patente; la sentenza ha determinato una durata (3 anni, poi ridotta a 2) rientrante nella forbice ma superiore alla media edittale, imponendo quindi motivazione specifica.
art. 218 comma 2 Codice della Strada
commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare
Contiene i criteri che il giudice deve considerare e richiamare quando applica una sospensione della patente in misura elevata; la Corte ha ritenuto necessario che il G.U.P. si riferisse a tali criteri nella motivazione se la durata supera la media edittale.
art. 606 comma 2 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi ammessi nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso sul vizio di motivazione relativo alla sanzione amministrativa accessoria richiamando la disciplina generale dell'art. 606, co. 2.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede limiti speciali al ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento emesse dopo il 3 agosto 2017; la Corte ha escluso l'applicabilità di tali limiti rispetto alla doglianza sulle sanzioni amministrative accessorie, ritenendo ammissibile il ricorso per motivi di motivazione.
Massime di principio
- In sede di patteggiamento (sentenza ex art. 444 c.p.p.) le sanzioni amministrative accessorie hanno natura autonoma rispetto alla pena concordata: il giudice le applica e le motiva indipendentemente dalla volontà delle parti.
- Se la durata della sospensione della patente è entro la media edittale e non sussistono circostanze particolarmente favorevoli per l'imputato, può essere sufficiente una motivazione implicita; non è però sufficiente quando la durata è superiore alla media.
- Quando la sanzione amministrativa accessoria è determinata in misura superiore alla media edittale (art. 222 c.d.s.), il giudice ha l'onere di motivare espressamente la scelta richiamando i criteri dell'art. 218, comma 2 c.d.s. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della circolazione, ecc.).
- La mancanza di adeguata motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria è vizio rilevabile in Cassazione e può comportare l'annullamento limitato a quel profilo e il rinvio per nuovo giudizio solo sulla durata.
- L'accordo tra le parti sul patteggiamento non vincola il giudice nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie: la loro applicazione e motivazione rimangono di competenza del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13522/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13525/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13526/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13527/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13528/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →